É da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali, che svolge la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico.
La normativa di riferimento per i circoli è rappresentata dal D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 che distingue tra circoli che sono aderenti o meno ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno nonché tra circoli che sono o meno in possesso delle caratteristiche richieste dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 .
Poiché la legge regionale ha tolto i circoli privati dal novero delle attività per le quali non si applicano le norme sulla programmazione relative alla somministrazione di alimenti e bevande, ad essi si applicano le norme previste dal D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 e dalla L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i..
In pratica si vengono a configurare due possibili scenari nel momento in cui all’interno del circolo si intende somministrare alimenti e bevande a favore di una cerchia limitata di persone, che sono gli appartenenti al circolo stesso.
- Nel caso in cui il circolo sia insediato in zone soggette a tutela ai sensi dell’ Art. 64 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 comma 3, come individuate ai sensi dell’ Art. 8 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 s.m.i e risulti non aderente ad un Ente o organizzazione nazionale riconosciuta le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, il Presidente pro-tempore deve presentare al Suap del Comune competente per territorio una domanda di autorizzazione alla somministrazione.
- Negli altri casi per avviare la somministrazione in un circolo privato il Presidente pro-tempore deve presentare al Suap del Comune competente per territorio una SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, differenziata a seconda che il circolo risulti aderente o non aderente ad un Ente o organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno.
Adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta
L’adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero deve essere comprovata, allegando alla modulistica la copia del relativo certificato di adesione/affiliazione, e deve essere confermata annualmente; quindi il circolo dovrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare copia del certificato di adesione/affiliazione all’Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero, a cui aderisce per l’anno successivo.
Conformità alle norme
I locali non aperti al pubblico nei quali si effettua la somministrazione di alimenti e bevande devono comunque essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sorvegliabilità (come definita nel capitolo dei requisiti).
Per la conformità del locale, sede dell’attività istituzionale, alle vigenti normative igienico-sanitarie, è necessario che il Presidente pro-tempore dell’associazione/circolo privato presenti apposita notifica sanitaria che viene trasmessa a cura del SUAP all’ASL competente per territorio.Orari
I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi, ma devono comunicare all’Ufficio Commercio gli orari che intendono svolgere.
L’esercente deve inoltre rendere noto l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante l’apposizione di cartelli ben visibili, non soggiacendo al rispetto delle norme sugli orari previsto per le altre attività.
Spettacoli, trattenimenti e giuochi leciti
La SCIA in argomento, o l’autorizzazione quando necessaria, costituisce anche licenza di polizia ai sensi dell’ Art. 86 T.U.L.P.S. , e abilita anche all’installazione degli apparecchi di cui all’ Art. 110 T.U.L.P.S. , commi 6 e 7.
All’interno dei circoli possono svolgersi spettacoli e trattenimenti riservati ai soli soci: fino a cento posti non è necessario che il circolo disponga di particolari autorizzazioni; oltre i cento posti è necessario che il locale sia munito di certificato di prevenzione incendi e agibilità a sensi dell’ Art. 80 T.U.L.P.S. .
É anche possibile che, all’interno dei circoli, si svolgano spettacoli e trattenimenti rivolti al pubblico: in questo caso è necessario munirsi di licenza ai sensi degli artt. 68 e 69, 80 del T.U.L.P.S.. L’attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico.
All’interno dei circoli possono anche essere detenuti giochi leciti.
Sorvegliabilità
Nei circoli, come nei pubblici esercizi, devono essere rispettati i criteri della sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 e s.m.i..
Altre indicazioni
Il circolo non deve esporre all’esterno insegne relative alla somministrazione che si effettua all’ interno e gli spazi nei quali avviene la somministrazione non devono essere accessibili direttamente dalla pubblica strada.
E’ fatto obbligo di comunicare al Comune ogni variazione in merito a detta attività (variazione del Presidente, affidamento gestione a terzi, variazione relativa alla affiliazione, ecc..).
La SCIA o l’autorizzazione per l’attività di somministrazione, unitamente alla tabella dei giochi proibiti, vanno tenute esposte presso la sede.
Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39