Sportello Unico Digitale - Unione Collinare Vigne e Vini

Commercio su area pubblica itinerante (tipo B)

L’esclusione del commercio su area pubblica dall’applicazione della direttiva Bolkestein, ad opera della L. 30 dicembre 2018 n. 145 , ha generato uno stato di diffusa incertezza normativa, anche in riferimento al Comune competente al rilascio dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante. Non essendo ad oggi intervenuta una riformulazione dell’ Art. 28 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 a seguito dell’abrogazione dell’ Art. 70 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 , il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante è quello in cui il richiedente intende avviare l’attività (che non si esclude possa anche essere il Comune di residenza).

L’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Questa autorizzazione consente l’esercizio del commercio nell’ambito delle manifestazioni mercatali ed extramercatali così come individuate nella D.C.R. 1 marzo 2000 n. 626-3799 agli artt. 3 e 4, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

Inoltre, i Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il Comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte dell’attività commerciale corrispondente all’autorizzazione di tipo B, il cessionario deve effettuare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell’evento, la comunicazione di subingresso, con l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 s.m.i., nonché degli estremi dell’atto o dell’evento presupposto, allegandovi l’originale dell’autorizzazione.

Ultima modifica: 9 Giugno 2023 alle 15:34
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