Sportello Unico Digitale - Unione Collinare Vigne e Vini

Distributori di carburanti

Gli impianti di distribuzione carburanti sono aree adeguatamente attrezzate, di proprietà pubblica o privata, destinate alla distribuzione di carburanti per autotrazione a veicoli, natanti o velivoli.

Tali impianti possono essere realizzati ad uso "pubblico" o ad "uso privato" cioè per l’esclusivo rifornimento a mezzi di una ditta privata; esiste inoltre la possibilità di realizzare impianti su tratti "autostradali" seguendo però una specifica e separata normativa.

Per impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione "ad uso pubblico" si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.

Per impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione "ad uso privato" si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse o mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, natanti, velivoli di proprietà di imprese produttive o di servizio (ad eccezione delle amministrazioni dello Stato) ed ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di mezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o gruppo.

L’attività inerente all’installazione e all’esercizio di un impianto di carburanti per autotrazione, che prima del 1998 era di competenza della Regione, con il D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 è passata alla competenza del Comune che provvede a rilasciare apposita "autorizzazione".

Oltre alle pratiche di nuove installazioni il Comune segue anche quelle relative alla "modifica e/o potenziamento", nonché i trasferimenti di titolarità e/o di gestione, le sospensioni e le cessazioni di attività, lo smantellamento e la rimozione di impianti esistenti.

I nuovi impianti stradali devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale per un orario minimo e rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dalla D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 40-6232 .

Nelle zone omogenee regionali A, B e C (ad esclusione delle aree svantaggiate) in caso di realizzazione di nuovi impianti e di ristrutturazione totale degli impianti esistenti è inoltre obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service. L’obbligo non si applica nei casi in cui sussistano delle impossibilità tecniche come individuate dall’ Art. 11 D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 40-6232 .

L’autorizzazione rilasciata dal comune ha durata illimitata, salvo revoca nei casi previsti dalla normativa vigente, ed è soggetta a solo "collaudo" allo scadere dei 15 anni dal rilascio, al fine di verificare, a richiesta dell’interessato, l’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

La Regione Piemonte col parere del 14 ottobre 2015 fa presente che la verifica quindicennale da effettuarsi sugli impianti di distribuzione carburanti con collaudo disposto dal Comune mediante apposita commissione ( Art. 6 L.R. 31 maggio 2004 n. 14 ) non rientra nella casistica di cui all’ Art. 10 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 concernente la chiusura dei lavori e il relativo collaudo e per i quali la normativa regionale di settore già prevede il collaudo autocertificato, in quanto trattasi di una verifica periodica riguardante anche gli aspetti sanitari ed ambientali e che prescinde da eventuali lavori realizzati sul punto vendita. Ciò premesso, la Regione ha ritenuto tuttavia che il procedimento di cui al citato art. 10 possa costituire, nello spirito della semplificazione amministrativa, una seconda modalità per ottemperare all’obbligo quindicennale previsto qualora l’impresa richiedente sia in grado di produrre certificati in corso di validità rilasciati dagli enti componenti la Commissione preposta alla visita di collaudo attestanti il rispetto delle norme.

L’autorizzazione decade nel caso in cui l’impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.

L’autorizzazione è revocata qualora il titolare:

  • non inizi l’attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all’attivazione dell’impianto;
  • sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno (nell’arco di due anni), tranne nei casi in cui l’interruzione sia dovuta a lavori pubblici od interventi sul traffico o sulla viabilità.

    Il Comune interviene anche per una corretta disciplina degli orari di apertura e dell’esercizio di attività integrative al distributore di carburante che offrano autonomi servizi all’auto e all’automobilista.

    Insieme all’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto di carburanti il Comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.

    Il rilascio è subordinato, oltre che al rispetto della normativa nazionale, regionale e delle disposizioni regolamentari comunali, all’ottenimento dei pareri positivi degli altri Uffici Comunali coinvolti nella procedura, nonché degli Enti Esterni quali Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ASL, ARPA, Provincia (nel caso l’impianto si collochi su tratti provinciali).

    Esercizio provvisorio

    In attesa del collaudo il Comune competente per territorio può concedere l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

  • perizia giurata rilasciata da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale,
    comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in
    conformità al progetto approvato;

  • richiesta al competente Comando dei Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi
    con l’impegno all’osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del
    Fuoco.

    Sono escluse dall’esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all’erogazione di g.p.l. o metano per autotrazione.

    Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale.

    In base alla L. 4 agosto 2017 n. 124 e all’Accordo sancito in Conferenza Unificata del 8 marzo 2018, i
    titolari di impianti di distribuzione carburanti o di concessione, laddove prevista, hanno
    l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e
    metano della rete stradale e autostradale (Modello A). L’obbligo di
    iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell’attività con
    l’evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

    Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione dei
    carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modello B),
    indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all’amministrazione
    competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle
    dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero
    non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una
    delle fattispecie di incompatibilità, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di
    incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro il 28 febbraio 2019.

    I suddetti modelli devono essere inviati esclusivamente mediante apposita piattaforma
    informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it.

    Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell’autorizzazione
    presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla compatibilità
    dell’impianto. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di
    tecnico abilitato.

    Alcune definizioni

    Rete stradale: gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in:

  • impianti generici;
  • impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

    Erogatore: l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.

    Colonnina: l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

    Self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature, a moneta e/o lettura ottica, per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale.

    Self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l’utente ha effettuato il rifornimento.

    Prodotti erogati: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, idrogeno.

    Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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