Sportello Unico Digitale - Unione Collinare Vigne e Vini

Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari (o agrofarmaci o fitofarmaci o pesticidi) sono tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, piante infestanti, ecc.).

Nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, sono di norma destinati ad impieghi come:

  • proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi;
  • influire sui processi vitali dei vegetali, come nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
  • conservare i prodotti vegetali;
  • distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati (eccetto le alghe);
  • controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali (eccetto le alghe);
  • ecc.

Sono compresi tra i prodotti fitosanitari:

  • le sostanze e i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, repellente, viricida, fitoregolatrice, diserbante, nematocida, rodenticida, talpicida;
  • sostanze o preparati, chiamati “antidoti agronomici”, aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali;
  • sostanze o preparati, chiamati: “sinergizzanti”, che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al paragrafo 1, possono potenziare l’attivita’ della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario.

Si intendono inoltre sostanze o preparati, chiamati “coadiuvanti”, quelli costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e immessi sul mercato, che l’utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.

Per il commercio, la vendita di questi prodotti è necessario possedere una autorizzazione specifica.

Alla domanda deve essere allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:500 dei locali adibiti al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari (nb: con il termine di “locale” s’intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito).

È il Sindaco che è competente al rilascio dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari (e relativi coadiuvanti), previa acquisizione del parere positivo espresso dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione sulla idoneità dei locali.

Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre condizionato al possesso del certificato di abilitazione alla vendita in capo a chi è responsabile della gestione dei locali di vendita di questi prodotti (vedi anche le maggiori informazioni sui requisiti professionali per la vendita di prodotti fitosanitari) ed è la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, tramite i suoi uffici, ad essere competente al rilascio del suddetto certificato di abilitazione alla vendita.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.

E’ vietata la vendita sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

Sono da tenere appositi di registri di carico e scarico dei prodotti, con adeguate annotazioni come definito dalle specifiche leggi in materia.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l’impiego diretto, per sè o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio regionale competente, previo quindi accertamento dell’identità, e con conseguente annotazione in apposita modulistica definita dalla leggi in materia.

Ultima modifica: 20 Luglio 2021 alle 09:25
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