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Requ. professionali commercio (aliment.) e somministrazione

I requisiti professionali per il commercio al dettaglio per il settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dall’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 commi 6 e 6bis:

L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

    (6-bis). Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

    La Circolare MiSE 12 settembre 2012 n. 3656/C indica che la preposizione deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

    Nonostante il soprariportato articolo non riconosca come requisito valido l’essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2010 n. 61599 ha sostenuto che è in possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di commercio di generi alimentari e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande chi sia stato iscritto al REC, di cui alla L. 11 giugno 1971 n. 426 , a condizione che non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi:

    • per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a, b, c dell’art. 12 c. 2 del D.M. 4 agosto 1988 n. 375 in attuazione della L. 11 giugno 1971 n. 426 ;
    • per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
    • nella sezione speciale per imprese turistiche ai sensi della L. 17 maggio 1983 n. 217 .

      Inoltre, il requisito professionale viene riconosciuto a chi abbia superato l’esame di idoneità ai fini dell’iscrizione al REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo.

      Infine, il possesso del requisito professionale è riconosciuto anche a chi abbia superato l’esame e il corso abilitante, o a chi sia stato iscritto alla sezione speciale imprese turistiche del REC.

      Si ricorda che, per i soggetti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, le Regioni prevedono corsi di aggiornamento obbligatori.

      L’operatore in attività nel settore del commercio alimentare ha l’obbligo di frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale avente per oggetto materie idonee a garantire l’approfondimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza degli alimenti, alla tutela e all’informazione del consumatore. La decorrenza dell’obbligo di aggiornamento è determinato dalla Giunta Regionale.

      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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