Sportello Unico Digitale - Unione Collinare Vigne e Vini

Requisiti professionali – morali per autoscuola

Per attivare una autoscuola occorre possedere i seguenti requisiti:

aver compiuto gli anni ventuno;
risultare di buona condotta;
essere in possesso di adeguata capacità finanziaria;
essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
essere in possesso di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.

Per le persone giuridiche i requisiti richiesti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna sede deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti (ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede principale) e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare o anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Insegnanti di teoria e Istruttori di pratica

Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti di teoria e degli istruttori di pratica delle autoscuole, i programmi di esame per l’accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale.

I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole sono organizzati:

dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente o dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti;
da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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