Sportello Unico Digitale - Unione Collinare Vigne e Vini

Sala del commiato

Per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione favorisce l’adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato.

La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

La gestione delle sale del commiato private è consentita solo ad operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di pompe funebri che possono richiedere l’autorizzazione per l’istituzione e la gestione di sale di commiato private.

Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire propri servizi per il commiato e se attrezzate, in base ai requisiti per le camere mortuarie, possono effettuare l’osservazione della salma. Gli operatori avranno anche l’obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitare la profanazione delle salme. Tra i servizi per il commiato è prevista la tolettatura, la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, da effettuare a cassa aperta.

La richiesta per l’autorizzazione all’istituzione e gestione di sale del commiato private completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che ne cura l’istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica e quello igienico sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Tipologie di sale di commiato

Dal punto di vista organizzativo e funzionale si distinguono due diverse tipologie:

  • la sala del commiato che serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso), per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono le dotazioni del servizio mortuario;
  • la sala (o struttura) del commiato che viene utilizzata anche per la custodia e l’esposizione delle salme la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, (mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta), per la quale devono essere osservate le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997 .

    Requisiti minimi strutturali

    Il servizio deve essere dotato di:

    • locale per l’osservazione/sosta salme;
    • camera ardente;
    • locale per la preparazione personale;
    • servizi igienici per i parenti;
    • sala per onoranze funebri al feretro;
    • deposito materiale.

      Requisiti minimi impiantistici

      Il servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che ne assicuri le caratteristiche igronometriche. E’ previsto inoltre un impianto illuminazione di emergenza.

      Custodia

      Se in questi locali si deve trascorrere l’intero periodo d’osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura).

      Criteri di costruzione, disposizioni di carattere urbanistico e territoriale, collocazione

      Le sale del commiato sono considerate dal punto di vista urbanistico attività terziarie; conseguentemente possono essere inserite in aree urbanistiche che prevedono destinazione d’uso di tipo commerciale-terziario-direzionale.

      Il Comune deve definire l’ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato. Le sale del commiato non possono essere realizzate all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali. Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, e di cento metri dalle strutture obitoriali e dai crematori. Le sale del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati, e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque facilmente raggiungibili a piedi.

      L’entrata delle salme nelle sale del commiato private deve avvenire dalla parte opposta dell’entrata dei dolenti e questa deve essere situata, preferibilmente, in una via non molto transitata. Devono pertanto essere presenti distinti ingressi di cui uno per dolenti, l’altro per i feretri e la loro movimentazione. I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra, con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi.

      Cartelli identificativi e insegne

      Le strutture destinate a sala del commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofania.

      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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