Sportello Unico Digitale - Unione Collinare Vigne e Vini

Somministrazione temporanea

Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti presenti nelle manifestazioni temporanee sono soggette a SCIA, mediante la trasmissione della seguente documentazione, che l’operatore del settore alimentare (OSA), almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione, deve trasmettere al SUAP del Comune dove si svolge la manifestazione:

  • la "Scheda anagrafica", approvata con D.G.R. 19 giugno 2017 n. 20-5198 ;
  • il modulo "Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande", approvato con D.G.R. 19 giugno 2017 n. 20-5198 ;
  • l’"All. A – Notifica sanitaria", approvato con D.G.R. 2 ottobre 2017 n. 28-5718 ;
  • la ricevuta del versamento dei diritti sanitari (se dovuti).

    Il SUAP provvede a trasmettere i documenti agli Enti competenti per gli aspetti amministrativi e sanitari.

    Attività svolta senza finalità imprenditoriale

    Qualora l’attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande nel corso della manifestazione temporanea non abbia finalità imprenditoriali nel settore della preparazione/somministrazione degli alimenti, l’OSA può trasmettere la SCIA, senza il tramite del SUAP, inviando direttamente, con pec, la documentazione di cui sopra sia al Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione, sia all’ASL territorialmente competente.

    Attività esonerate

    Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria:

    • le attività di mera vendita;
    • l’eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate;
    • le strutture mobili notificate per la preparazione e vendita di alimenti su suolo pubblico;
    • le attività già notificate per la produzione e la somministrazione di alimenti non in struttura fissa (banqueting).

      Le imprese che effettuano vendita e/o somministrazione di alimenti in forma ambulante dovranno effettuare la notifica, con pagamento del corrispondente diritto sanitario, solo nel caso in cui svolgano attività diverse da quelle oggetto della registrazione di cui già dispongono (es.: la registrazione di sola vendita di pesci o polli in forma ambulante non autorizza alla cottura durante manifestazioni temporanee che dovrà essere invece segnalata specificatamente).

      Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale

      Tutti gli operatori del settore alimentare soggetti alla trasmissione della notifica sanitaria devono trasmettere via pec, direttamente all’ASL competente per territorio, senza il tramite del SUAP, almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione, la comunicazione utilizzando i previsti moduli per la manifestazione temporanea di tipologia A o di tipologia B. Anche le attività già notificate per la produzione e la somministrazione di alimenti non in struttura fissa (banqueting), sebbene non soggette alla notifica sanitaria per la specifica manifestazione, sono tenute a trasmettere questi dati con le modalità descritte.

      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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