In considerazione delle possibili problematiche applicative relative alla recente L.R. 19/2021, forniamo di seguito delle considerazioni ed informazioni in merito, nonostante ci siano alcune parti che presentano difficoltà interpretative, relativamente alle quali sono già stati richiesti chiarimenti agli uffici competenti della Regione Piemonte, chiarimenti che ci è stato riferito saranno frutto di tavoli di confronto regionali, quindi richiederanno tempistiche di riscontro non attualmente definibili (considerando anche il periodo festivo).
Premesso che:
- se gli apparecchi per il gioco lecito vengono installati in esercizi che non risultano già in possesso dell’autorizzazione ex art. 86 o art. 88 del TULPS, è necessario richiedere l’autorizzazione ex art. 86 del TULPS, con l’indicazione degli apparecchi che si intende installare.
- se gli apparecchi per il gioco lecito vengono installati in esercizi che risultano già in possesso dell’autorizzazione ex art. 86 o art. 88 del TULPS non è richiesto ulteriore titolo di legittimazione ex art. 86.
- quindi solo in caso di presenza di specifico regolamento comunale in materia, potrebbe essere richiesta la presentazione di una SCIA con l’indicazione degli apparecchi che si intende installare.
La Legge Regionale 19/2021, abrogando la L.R. 9/16, riscrive la disciplina del contrasto alla diffusione del GAP (Gioco D’azzardo Patologico).
Tra i vari interventi si segnalano:
- una nuova definizione dei “luoghi sensibili”:
- istituti scolastici d’istruzione secondaria;
- università;
- istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
- esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
- ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- le strutture ricettive per categorie protette;
- i Comuni possono pubblicare sul loro sito istituzionale, in apposita sezione dedicata al GAP, la mappatura dei luoghi sensibili insistenti nei loro territori;
- la distanza dai luoghi sensibili entro la quale sono vietate le attività di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e l’installazione di nuovi apparecchi ex art. 110 c. 6 TULPS ridotta da 500 a 400 mt nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti; rimane confermata la distanza minima di 300 mt nei Comuni sotto i 5000 abitanti;
- le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULSP che non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno;
- sono inoltre state definite le limitazioni orarie omogenee in tutta la Regione (art. 19, LR 19/21).
REINSTALLAZIONE
Inoltre, gli esercizi che hanno dismesso gli apparecchi dopo l’entrata in vigore della L.R. 9/16 possono rivolgere istanza di reinstallazione anche se sono intervenuti cambi di titolarità, variazione di concessionario o nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò sia equiparato a nuova installazione, con le seguenti indicazioni:
- quanti giochi: nel limite massimo del numero di apparecchi già esistenti alla data del 19/5/16;
- entro quando: entro il 31/12/21
- come e a chi: devono rivolgere istanza al soggetto competente
- chi può farlo:
- i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) (in pratica sale gioco e sale scommesse), presso cui alla data del 19/5/16 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco;
- i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in pratica le tabaccherie, compresi i patentini), presso cui alla data del 19/5/16 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 9/2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all’art. 18.
Si riporta il suddetto art.18:
- non è consentita l’installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 mq di superficie calpestabile;
- negli esercizi con superficie calpestabile tra 25 mq e 50 mq, è consentita l’installazione di 1 apparecchio di cui all’art. 110, comma 6, TULPS; negli esercizi di dimensione superiore a 50 mq è consentita l’installazione e la presenza di massimo 2 apparecchi;
- in tutti gli esercizi commerciali di cui alle lettere a) e b), gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS non possono essere collocati in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio.
Da quanto sopra riportato le reinstallazioni sono quindi consentite per gli esercizi sopra citati, restano escluse le altre tipologie, compresi ad esempio i bar