Sportello Unico Digitale - G.A.L. Mongioie

Somministrazione

Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

La legge regionale si applica anche alle attività:

  • di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
  • di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.

Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali di comparto le attività:

  • di somministrazione effettuata negli agriturismi e nelle strutture di ospitalità rurale
    familiare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 6;
  • di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere,
    all’aperto, naturiste, alpinistiche;
  • di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area
    pubblica.

La “superficie di somministrazione” (definita con delibera di Giunta Regionale) è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere varie forme, come:

    • ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
    • pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»;
    • tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
    • bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti, in cui l’intervento dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
    • bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
    • bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
    • wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
    • disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
    • discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
    • stabilimenti balneari, impianti sportivi con somministrazione e simili: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono da considerarsi pubblici esercizi ex Art. 86 T.U.L.P.S. ; infatti, secondo l’art. 152 comma 2 T.U.L.P.S. , per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’art. 86 (omissis), disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86 (omissis).

Home restaurant

La Risoluzione MiSE 10 aprile 2015 n. 50481 chiarisce che l’attività di home restaurant debba essere equiparata agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sottoponendola alla presentazione della SCIA, tranne in zone tutelate in cui è richiesta la presentazione della domanda di autorizzazione.

Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale

L’ Art. 11 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 definisce che l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA.

Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso. Nella SCIA devono anche essere indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l’attività.

La presentazione della SCIA è da farsi al momento dell’attivazione iniziale dell’esercizio ed ha validità anche per le successive stagionalità.

Per l’esercizio dell’attività si applicano le disposizioni relative all’attività di somministrazione non avente durata temporale limitata.

Trattenimento nei pubblici esercizi

Le autorizzazioni per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

    • non venga imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso, né l’aumento del prezzo delle consumazioni;
    • non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
    • vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.Sono inoltre da tenere in considerazione anche le eventuali disposizioni comunali in materia.
Ultima modifica: 3 Novembre 2022 alle 09:36
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