Sportello Unico Digitale - Unione Montana dal Tobbio al Colma

Banche: apertura filiali/succursali

L’evoluzione dei canali distributivi delle banche e lo sviluppo dei sistemi aziendali di gestione e controllo dei rischi hanno indotto a modificare la disciplina dell’apertura di succursali in un’ottica di razionalizzazione degli adempimenti e di sostanziale liberalizzazione dell’attività.

Sotto il profilo procedurale è stata rivista l’impostazione basata su un procedimento di tipo autorizzativo e su meccanismi di "silenzio-assenso"; secondo le attuali disposizioni, infatti, le banche possono liberamente dar corso alle iniziative di espansione territoriale alla data prevista, fermo il potere della Banca d’Italia di avviare d’ufficio, ove nel corso del processo di analisi delle situazioni aziendali rilevi profili di problematicità, un procedimento diretto a vietare l’apertura di una o più succursali.

La disciplina in materia di succursali di banche e società finanziarie, contenuta nel Titolo III, Cap. 2, della Circolare 21 aprile 1999 n. 229 , prevede che l’iniziativa di apertura di una nuova dipendenza sia comunicata, attraverso il modello 3 SIOTEC, alla Banca d’Italia.

La Banca d’Italia può, entro 90 giorni, sospenderne l’attuazione per motivi attinenti all’adeguatezza organizzativa o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del relativo gruppo bancario.

In mancanza di sospensione, la banca può dar corso all’apertura della dipendenza, che deve essere effettuata entro 12 mesi.

L’inizio dell’attività, la chiusura e le rettifiche di dati già trasmessi sono oggetto di specifiche segnalazioni alla Banca d’Italia.

In particolare, la comunicazione dell’apertura di nuove succursali da parte delle banche e delle società capogruppo può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

progetto di sviluppo territoriale: le strategie di espansione territoriale dell’azienda sono illustrate in un "progetto di sviluppo territoriale", nell’ambito del quale sono puntualmente indicate le determinazioni concernenti l’apertura di nuove succursali e le altre modifiche della rete territoriale. Il "progetto" è approvato dall’organo amministrativo della banca o, per le banche appartenenti a un gruppo bancario, della capogruppo e contiene un’illustrazione dei riflessi delle iniziative programmate sulla situazione tecnica. I "progetti" sono predisposti in una logica di programmazione dello sviluppo della rete territoriale, su orizzonti temporali di norma non superiori a due anni e sono comunicati alla Banca d’Italia almeno 90 giorni prima della data prevista per l’avvio della realizzazione della prima delle iniziative in esso descritte. Con il medesimo anticipo devono essere comunicate anche le eventuali variazioni e integrazioni decise nel corso dell’esecuzione del progetto. In sede di presentazione del "progetto" non dovrà essere trasmesso il modello 3 SIOTEC; quest’ultimo sarà inviato, al fine di fornire alla Vigilanza un quadro informativo aggiornato sull’articolazione territoriale delle banche, esclusivamente per segnalare in via successiva le avvenute aperture, chiusure e rettifiche relative a succursali e uffici di rappresentanza.
Comunicazione specifica: le banche e i gruppi bancari segnalano alla Banca d’Italia la decisione di apertura di una o più succursali, utilizzando il mod. 3 SIOTEC per la comunicazione preventiva secondo quanto previsto dalla Circolare 21 aprile 1999 n. 229 ; la comunicazione deve essere effettuata almeno 90 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell’iniziativa. La comunicazione specifica risulta indicata per l’apertura di singole dipendenze al di fuori di un "progetto" come definito sub a). In relazione alla diversa ampiezza e complessità, la modalità sub a) appare particolarmente idonea per le banche e i gruppi bancari di grandi e medie dimensioni o caratterizzati da un’operatività diversificata; la soluzione sub b) si attaglia maggiormente alle esigenze delle banche di minori dimensioni e ad operatività tradizionale (in particolare, alle banche di credito cooperativo), che accompagnano la comunicazione con una relazione (approvata dall’organo amministrativo della banca o, per le banche appartenenti a un gruppo bancario, della capogruppo) illustrativa degli impatti dell’iniziativa sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

Ciascun intermediario può comunque optare per la modalità ritenuta più idonea alle proprie specifiche esigenze.

Le banche non appartenenti a gruppi bancari operanti da meno di due anni potranno procedere all’apertura di succursali in coerenza con quanto indicato nel programma di attività esaminato dalla Banca d’Italia in sede di autorizzazione all’attività bancaria; l’apertura delle succursali indicate nel programma sarà comunicata in via successiva con modello 3 SIOTEC.

Le iniziative di ampliamento della rete territoriale costituiscono parte integrante delle strategie aziendali. La Banca d’Italia esamina i relativi progetti e comunicazioni nell’ambito dell’ordinaria attività di analisi tecnica dei soggetti vigilati e verifica, nel quadro del processo di valutazione e revisione prudenziale, completezza e accuratezza dell’autovalutazione effettuata dalle banche e dai gruppi bancari.

La Banca d’Italia, qualora nel corso del processo di analisi delle situazioni aziendali rilevi profili di problematicità, avvia d’ufficio un procedimento diretto a vietare, ai sensi dell’ Art. 15 D.L. 1 settembre 1993 n. 385 , lo stabilimento di una o più succursali. Tale procedimento si conclude entro 60 giorni; l’unità organizzativa responsabile è il Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. Resta fermo il potere della Banca d’Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici riguardanti anche la restrizione della struttura territoriale ai sensi degli articoli 53, comma 3, lett. d), e 67, comma 2-ter, del Testo unico bancario.

Per quanto concerne l’apertura di sedi distaccate da parte di banche di credito cooperativo, i relativi adempimenti procedurali vengono razionalizzati al fine di coordinare, nell’ambito del medesimo procedimento, le valutazioni inerenti l’adeguatezza delle strutture organizzative e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca ai sensi dell’ Art. 15 D.L. 1 settembre 1993 n. 385 con l’accertamento della conformità della connessa modifica statutaria al criterio di sana e prudente gestione ai sensi dell’ Art. 56 D.L. 1 settembre 1993 n. 385 . L’apertura delle sedi distaccate, consentita in presenza dei requisiti previsti dal Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, par. 4 della Circolare 21 aprile 1999 n. 229 , viene comunicata preventivamente alla Banca d’Italia con apposita istanza, corredata da una relazione dell’organo amministrativo che illustra gli impatti dell’iniziativa sulla situazione economico-patrimoniale e sull’assetto organizzativo della banca, nonché dall’elenco degli aspiranti soci e dal progetto di modifica dello statuto. La Banca d’Italia valuta l’iniziativa di espansione territoriale sia ai sensi dell’ Art. 15 D.L. 1 settembre 1993 n. 385 sia ai fini dell’accertamento di cui all’ Art. 56 D.L. 1 settembre 1993 n. 385 . Il relativo provvedimento viene rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dalla banca, secondo le modalità di cui al par. 1 delle presenti disposizioni; l’unità organizzativa responsabile è il Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

Primo insediamento

L’insediamento in Italia di succursali di una banca comunitaria è subordinato alla ricezione da parte della Banca d’Italia di una comunicazione preventiva dell’autorità competente dello Stato d’origine di detta banca. La comunicazione, redatta in lingua italiana o inglese e indirizzata al Servizio Rapporti esterni e affari generali, Divisione Costituzioni banche e intermediari finanziari, è conforme nei contenuti alle disposizioni dell’art. 6, par. 1 dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV. La Banca d’Italia informa senza ritardo l’autorità dello Stato d’origine dell’avvenuta ricezione della comunicazione, precisando la data in cui questa è pervenuta.

La succursale può stabilirsi in Italia dopo aver ricevuto un’apposita comunicazione dalla Banca d’Italia nella quale sono anche richiamate le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, le attività indicate nella comunicazione dell’autorità dello Stato d’origine sono esercitate in Italia.

Ricevuta la suddetta comunicazione o trascorsi due mesi dal momento in cui è pervenuta alla Banca d’Italia la comunicazione dall’autorità dello Stato d’origine, la banca comunitaria può avviare l’operatività in Italia dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l’apertura di sedi secondarie di società estere e dopo che la succursale è stata iscritta all’albo di cui all’ Art. 13 D.L. 1 settembre 1993 n. 385 .

In tutti i casi, la banca comunitaria segnala infine alla Banca d’Italia la data di inizio dell’attività della succursale.

Modifiche alle informazioni comunicate

La banca comunitaria notifica alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni previste all’art. 35, par. 2, lettere b), c) o d) CRD IV almeno un mese prima di procedere al cambiamento.

La notifica contiene le informazioni stabilite all’art. 4, par. 1 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV ed è effettuata conformemente alle disposizioni dell’art. 8, par. 1 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV.

Nel suddetto periodo di un mese, in presenza di una decisione favorevole sulla modifica da parte dell’autorità dello Stato d’origine, la Banca d’Italia, se necessario, indica alla banca comunitaria le condizioni da rispettare.

Le notifiche relative alla chiusura di succursali, conformi alle disposizioni dell’art. 8, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, art. 36, par. 6 e art. 39, par. 5 CRD IV, includono le informazioni previste all’art. 4, par. 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, art. 36, par. 5 e art. 39, par. 4 CRD IV.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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