Sportello Unico Digitale - Unione Montana dal Tobbio al Colma

Centri vacanza per minori 2020

Definizione

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate, sia presso strutture ricettive regolarmente in attività.

I servizi di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Alcune disposizioni da attuare

  • redazione del progetto organizzativo del servizio offerto secondo le indicazioni di cui al punto 12 della D.G.R. 29 maggio 2020 n. 26-1436 , da allegare alla SCIA;
  • applicazione del protocollo sanitario e di quanto definito in relazione alla sicurezza dalla D.G.R. 29 maggio 2020 n. 26-1436 ai punti 6 (formazione degli operatori), 7 (accesso al centro e priorità), 9 (pasti), 10 (accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro), 11 (protocollo sanitario) dell’Allegato A;
  • utilizzo di bagni ad uso collettivo a rotazione evitando gli assembramenti e l’intersezione tra gruppi diversi; in ogni caso dovranno essere igienizzati dopo ogni turno;
  • in caso di somministrazione dei pasti, disposizione dei tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 m di separazione tra le persone (ad eccezione dei gruppi di fratelli e/o dei componenti dello stesso nucleo famigliare conviventi, che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale).

    Centri diurni

    I centri estivi diurni possono accogliere bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni di età e fa fede l’età alla data dell’inizio delle attività.

    La capacità ricettiva complessiva non può superare di norma i 100 posti; nel caso in cui si superi occorre che il servizio sia organizzato per gruppi ciascuno dei quali non sia superiore a 100.

    In ogni caso il gestore della struttura, tenendo conto degli ambienti a disposizione, sia interni sia esterni, e del numero di operatori di cui dispone, deve valutare il numero dei minori che è in grado di accogliere ogni giorno, considerando il rispetto del distanziamento fisico.

    Il rapporto personale educativo e minori è definito in:

    • un adulto ogni 6 minori per i minori in età di scuola dell’infanzia;
    • un adulto ogni 8 minori per i minori in età 6/11 anni;
    • un adulto ogni 10 minori per i minori in età 12/17 anni.

      Devono essere organizzati piccoli gruppi, con riferimento all’organizzazione di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle varie attività in programma, prestando attenzione a non variare la composizione dei gruppi e ad evitare possibili contatti tra gruppi stessi. A tale scopo dovranno essere individuate distinte fasce relative all’età della scuola dell’infanzia (3-5 anni), della scuola primaria (6-11 anni) e della scuola secondaria (12-17 anni).

      Centri con pernottamento

      Ai fini della gestione dei centri estivi con pernottamento, la Regione Piemonte ha stabilito, ad integrazione della D.G.R. 29 maggio 2020 n. 26-1436 , che per l’attivazione si applicano per l’anno 2020 le seguenti disposizioni:

      • organizzazione dell’attività per piccoli gruppi distinti per fasce di età (dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 17 anni), con riferimento agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle diverse attività in programma, prestando attenzione a rispettare il più possibile la composizione dei gruppi ed evitando attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale, dipendente e volontario, a contatto con lo stesso gruppo di minori;
      • rapporto personale educativo e minori (per tutta la durata delle 24h) pari a:
        • un adulto ogni 8 minori per i minori in età 6/11 anni;
        • un adulto ogni 10 minori per i minori in età 12/17 anni;
        • camerate per il pernottamento con un numero di bambini non superiore a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e senza possibilità di condividerle con gruppi diversi;
        • organizzazione delle camere che consenta il rispetto della distanza interpersonale, garantendo in particolare una distanza di almeno 1,5 m tra i letti. Pertanto i letti a castello, se presenti, devono essere utilizzati come un unico posto letto. I letti e la relativa biancheria deve essere ad uso singolo.
          Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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