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Gas tossici: detenzione, utilizzo e conservazione di gas tossici

L’attività di utilizzo, detenzione e conservazione in magazzini o depositi di gas tossici, è definita dal R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 .

Definizione di gas tossico

E’ definito gas tossico:

  • qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

    Elenco dei gas tossici

    L’elenco dei gas tossici era contenuto in un allegato all’ Art. 2 R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 , successivamente sostituito dal D.M. 6 febbraio 1935 ; tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Sanità, su domanda dell’interessato, di gas non contemplati nell’elenco stesso.

    I gas tossici non inseriti nell’elenco non possono essere utilizzati, o essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati.

    Autorizzazioni

    I provvedimenti che l’autorità competente adotta relativamente all’impiego di gas tossici, sono:

  • l’autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l’industria relativa, in conformità agli articoli 5 e 10;
  • la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità all’art. 23;
  • la abilitazione, all’impiego dei gas tossici, di persone che alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere a) e b), eseguono operazioni relative a detto impiego, in conformità dell’art. 26;
    la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell’ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli articoli 40, 41 e 47.

    L’attività di utilizzo, detenzione e conservazione in magazzini o depositi di gas tossici, richiede il possesso di autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco del Comune ove è ubicato lo stabilimento o deposito sede dell’attività svolta, previa acquisizione del parere emesso dall’Organo Ispettivo competente in seguito a sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica.

    Chi intende eseguire operazioni con l’impiego di gas tossici deve ottenere l’abilitazione (c.d. patentino) di cui all’art. 26 R.D. n. 147/1927, che è subordinata all’accertamento dell’esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del richiedente nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche ed orali.

    Vendita/acquisto di gas tossici

    I gas tossici possono essere rimessi o consegnati a soggetti autorizzati a custodirli e conservarli o trasportarli, o a soggetti muniti di certificato di acquisto rilasciato della autorità locale di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissario di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco, tramite il SUAP, nei Comuni dove i primi non sono presenti), come previsto dall’articolo 55 e dell’articolo 56 del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 , previo parere dell’ASL/ATS che autorizza a fare l’acquisto per una quantità determinata; in questo caso, all’atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono scrivere nel certificato qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione.

    Ogni soggetto al quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è tenuta a custodirli e conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; non può venderli o cederli ad altri senza licenza dell’autorità di pubblica sicurezza.

    Registri

    I titolari della autorizzazione a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l’obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto la autorizzazione, essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.

    Motivi di decadenza

    Il provvedimento autorizzativo decade in caso che:

    • sia addetto alla custodia, conservazione e manipolazione del gas tossico, personale non in possesso della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici;
    • non siano rispettate le prescrizioni formulate dalla commissione tecnica permanente;
    • non siano permanentemente osservate e fatte osservare le cautele e le modalità di impiego descritte nel Regolamento interno sottoposte all’esame della Commissione Tecnica Permanente come approvato dalla stessa.
      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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