Sportello Unico Digitale - Unione Montana dal Tobbio al Colma

Riconoscimento I.A. che trattano prodotti di origine animale

Procedura di riconoscimento degli stabilimenti

  • il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione richiesta;
  • il Servizio veterinario:
  • verifica la correttezza formale dell’istanza e la completezza della documentazione allegata,
  • effettua il sopralluogo ispettivo presso l’impianto e, in caso di esito favorevole,
  • trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, l’istanza con gli allegati ed il parere favorevole sulla rispondenza dell’impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti;
  • la Regione Piemonte:
  • verifica la correttezza formale dell’istanza;
  • attiva le procedure previste per il rilascio del riconoscimento condizionato e inserisce lo stabilimento nell’apposito elenco nazionale, con l’attribuzione del numero (Approval number);
  • provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all’ASL e all’operatore del settore alimentare, il quale può così iniziare l’attività;
  • effettua, se del caso, la supervisione di conformità in loco, in accordo con il Servizio veterinario;
  • ottenuto il riconoscimento condizionato, il Servizio veterinario:
  • effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l’impianto in attività, prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
  • in caso di esito favorevole del sopralluogo, trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte il parere al rilascio del riconoscimento definitivo;
  • la Regione Piemonte a seguito dell’esito favorevole del secondo sopralluogo ispettivo effettuato dal Servizio veterinario dell’ASL, o a seguito della supervisione regionale, emana il provvedimento di riconoscimento definitivo e lo trasmette al Servizio veterinario, con richiesta di notifica all’interessato;
  • ricevuto il provvedimento di riconoscimento definitivo il Servizio veterinario provvede alla notifica all’interessato.

    Termini

    Il procedimento, a partire dalla presentazione dell’istanza da parte dell’operatore sino alla comunicazione all’impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.

    Nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

    In caso contrario, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

    Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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