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Destinazioni d’uso

Definizione Nazionale

L’art. 23-ter D.P.R. 380/2001 definisce le seguenti destinazioni d’uso:

  1. residenziale
  2. a-bis. turistico-ricettiva
  3. produttiva e direzionale
  4. commerciale
  5. rurale

La definizione nazionale riporta le destinazioni d’uso il cui mutamento è da considerarsi urbanisticamente rilevante, fatte salve diverse previsioni da parte di norme regionali.

Definizione Comunale

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO :

ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 smi, costituisce mutamento di destinazione d’uso, subordinato a titolo abilitativo , il passaggio, anche senza opere edilizie, dall’una all’altra delle seguenti categorie:

1) destinazioni residenziali: abitazioni di qualsiasi genere e natura. Sono comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (abitazione – studio professionale o abitazione – affittacamere) quando la prevalente superficie dell’unità sia adibita ad uso abitativo;

1 bis) destinazioni residenziali accessorie: cantine, sgomberi, autorimesse e similari;

2) destinazioni produttive, industriali o artigianali: industrie, laboratori artigiani, corrieri, magazzini ed imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie e in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi, oppure alla trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendono, nella stessa unità, spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti dall’azienda;

3) destinazioni commerciali: negozi di vicinato, media distribuzione, le attività commerciali di media e grande distribuzione, i mercati, le esposizioni merceologiche e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4) destinazioni turistico-ricettive: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi ed aree di sosta,
nonché le altre attività a carattere essenzialmente ricettivo, come ostelli, e le altre attività extraalberghiere;

5) destinazioni direzionali: banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, centri di ricerca, uffici privati e studi professionali in genere, fiere.

6) destinazioni agricole: e funzioni connesse ai sensi di legge: produzione agraria, allevamento e forestazione, attività e servizi connessi e compatibili, campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi, pascoli, abitazioni rurali, annessi agricoli e serre, costruzioni per allevamenti zootecnici, agriturismi, agri-campeggi;

7) commerciale all’ingrosso e depositi non legati ad attività commerciali al dettaglio.

La modifica di destinazione d’uso è possibile nell’ambito delle destinazioni d’uso consentite dal P.R.G.C..

La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella contenuta nel Titolo Abilitativo (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia) rilasciato ai sensi di legge; in assenza o per l’indeterminazione di tali atti essa è desunta dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento; solo in caso di assenza documentata degli elementi citati può essere desunta da altri documenti probanti o da atto notorio. Il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, che comporti aumento di Carico urbanistico (Cu) è subordinato al reperimento dei parcheggi pubblici e privati stabiliti per la nuova destinazione con esclusione delle zone di centro storico (Ra) e delle aree consolitate ad alta densità (Rba) .

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Dipende da: Guida operativa
Ultima modifica: 17 Maggio 2022 alle 11:08
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