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Dichiarazione di inizio lavori asseverata DILA

La DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) è uno strumento che venne istituito dall’articolo 6-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 così come inserito dall’art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 per la realizzazione e modifica di alcune tipologie di opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La norma si è poi successivamente evoluta e l’abrogazione è stata disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (noto come “Testo Unico FER”), nell’ambito di una profonda riforma volta a semplificare i regimi abilitativi per le energie rinnovabili.

L’articolo è stato abrogato con decorrenza 31 dicembre 2024.

Sebbene il Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024) ne avesse previsto l’abrogazione generale, il Decreto Milleproroghe 2026 (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200) è intervenuto per mantenere in vita il regime della DILA (ex art. 6-bis) per una categoria specifica di soggetti.

In particolare, l’articolo 16 del Milleproroghe 2026 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare la procedura semplificata per:

  • Impianti fotovoltaici al servizio di strutture turistiche e termali:
    • Potenza: Impianti con potenza fino a 1 MWp.
    • Posizionamento: Moduli collocati a terra, su coperture piane o falde.
    • Destinazione: Devono essere finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia prodotta per l’autoconsumo della struttura.
    • Ubicazione: Le aree devono essere nella disponibilità della struttura turistica o termale.

Questa procedura specifica è stata disposta dall’art. 6, comma 2-septies del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2022, n. 91:

2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l’emergenza energetica, ((fino al 31 dicembre 2026)) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale”.

Quindi, mentre per la generalità degli interventi la riforma del Testo Unico FER sposta le procedure verso i nuovi regimi (Attività libera, PAS o Autorizzazione Unica), per gli alberghi, i villaggi turistici e gli stabilimenti termali, la procedura DILA rimane lo strumento utilizzabile per tutto il 2026 per installare impianti fotovoltaici fino a 1 MW.

La presentazione della DILA non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa DILA.

Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Per gli impianti di nuova realizzazione, alla dichiarazione devono essere allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

Qualora l’intervento ricada “in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sarà obbligatorio produrre “una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale”.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (se richiesti).Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 21 Gennaio 2026 alle 10:45

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