Sportello Unico Digitale - Comune di Sciolze

Occupazione suolo pubblico trasloco, sosta mezzo

L’occupazione del suolo pubblico per operazioni di trasloco e/o sosta mezzi è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell’ente proprietario dell’area pubblica o della strada interessata dall’occupazione.

L’istanza è presentata in bollo e l’autorizzazione è rilasciata in bollo.

Il rinnovo (senza variazione di superficie), qualora la richiesta avvenga entro i termini previsti di 5 giorni antecedenti la scadenza, non è soggetto ad imposta di bollo poiché non configura il rilascio di nuova autorizzazione, ma solo la proroga di quella in atto. Parimenti la richiesta di differimento delle date di occupazione suolo, giustificata da cause di forza maggiore (es: indisponibilità di attrezzature , condizioni meteo avverse, ecc…) e purché l’occupazione non abbia ancora avuto inizio, non configura il rilascio di nuova autorizzazione e non è quindi soggetta ad imposta di bollo (già assolta in prima istanza). La variazione di superficie occupata (aumento o diminuzione) configura il rilascio di nuova autorizzazione e segue la relativa procedura.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata dal proprietario dell’immobile (persona fisica o giuridica), da persona avente un diritto reale di godimento del bene (es: inquilino) o dal titolare dell’impresa che effettuerà i lavori ed i cui mezzi o attrezzature occuperanno il suolo.

A chi deve essere presentata

Al Comune competente per il territorio in cui si svolge l’attività di occupazione del suolo pubblico.

Come deve essere presentata

L’occupazione del suolo pubblico effettuata in assenza di autorizzazione o in violazione delle disposizioni impartite, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 841,00 ad Euro 3.366,00 (art. 21 c. 4 C.d.S.).
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese,secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del vigente Codice della Strada (art. 21 c. 5 C.d.S.).

NB: gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, ai sensi del comma 3 dell’ Art. 195 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 , sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie verificatesi nei due anni precedenti.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione è ulteriormente ridotto del 30% se lo stesso viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo del valore vigente per la domanda;
  • marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione;
  • diritti di segreteria (se richiesti).

    Occorre inoltre pagare la tassa di occupazione suolo pubblico.

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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Ultima modifica: 3 Novembre 2021 alle 17:00
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