Con Determina n. 6-74 del 05/03/2025 è stata approvata la tabella relativa alle oblazioni da corrispondersi ai sensi degli artt. 36bis, 37 c.1 e 34-ter c.1 del D.P.R. 380/2001 così come modificato dalla L. n. 105/2024 (c.d. SalvaCasa). Il provvedimento, al fine di uniformare le modalità applicative di quanto disposto dalla L. n. 105/2024 in un ambito territoriale più vasto rispetto al singolo territorio comunale, nasce in collaborazione con i Servizi Tecnici di altri Comuni contermini, i quali hanno condiviso in una serie di tavoli tecnici l’impostazione delle oblazioni e della loro metodologia di calcolo.
La Determina individua le modalità applicative per la determinazione delle oblazioni pecuniarie in caso di sanatoria di interventi edilizi abusivi comportanti lievi incrementi del valore venale dell’immobile, in ragione delle tipologie di abuso maggiormente ricorrenti, rientranti nell’articolo 34 ter c.3, 36 bis c.5 lett. b) e 37 c.1 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), costituendo precisazione dei criteri sintetici peraltro già previsti dall’art. 36 comma 5 del vigente Regolamento comunale di disciplina dei contributi in materia urbanistica ed edilizia e non più applicabili a seguito dell’abrogazione dell’art. 37 comma 4 del T.U.E..
Il provvedimento stabilisce che l’applicazione dei criteri sintetici sarà utilizzata in alternativa alla procedura ordinaria, che prevede la valutazione specifica dell’incremento di valore dell’immobile da parte della Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 3 del citato art. 36 del regolamento comunale;
In caso di più tipologie di abuso presenti nello stesso immobile, le oblazioni sono cumulabili, prevedendo inoltre l’irrogazione dell’oblazione per ogni singola unità immobiliare (così come già previsto dal comma 6 dell’art. 36 del regolamento comunale), ad eccezione degli interventi ai sensi dell’art. 34-ter c. 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (i.e. varianti ante ’77), per i quali si applica solo l’oblazione maggiore.
Si specifica inoltre che l’applicazione dell’oblazione per unità immobiliare si intende comprensiva delle relative pertinenze e che le eventuali parti comuni vengono considerate come una unica unità immobiliare indipendente da quelle costituenti il fabbricato plurifamiliare.