I soggetti a cui si rivolge questa attività sono venditori occasionali, cosiddetti “hobbisti”, individuati come persone fisiche che esercitano l’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.
Per poter svolgere questa attività gli interessati devono:
- munirsi del tesserino per la vendita occasionale su area pubblica;
- inviare la manifestazione di interesse al Comune in cui si svolge il mercatino e riceverne relativa ammissione;
predisporre e far timbrare l’elenco dei beni posti in vendita.L’attività di vendita occasionale può essere esercita in ambito regionale per non più di diciotto volte l’anno.I beni posti in vendita devono appartenere al settore merceologico non alimentare; rientrare nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità; essere di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.I Comuni definiscono con specifica normativa: - le modalità e tempistiche per la richiesta e rilascio dei tesserini;
- i termini entro i quali è da inviare la manifestazione di interesse;
- le forme e i tempi per rendere noto agli interessati l’ammissione o l’esclusione al mercatino;
i termini entro i quali occorre fare timbrare l’elenco dei beni posti in vendita.I Comuni, in base alle esigenze e peculiarità locali, possono integrare la modulistica, ma non possono modificare il tesserino.