La legislazione alimentare europea stabilisce che l’operatore del settore alimentare garantisca che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sottoposte al proprio controllo, soddisfino i pertinenti requisiti di igiene al fine di garantire la sicurezza alimentare.
In particolare il Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 prevede che gli operatori del settore alimentare immettano sul mercato alimenti di origine animale preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti rispondenti ai requisiti dettati dal Regolamento medesimo e riconosciuti dall’autorità competente.
Questi operatori hanno quindi l’obbligo di richiedere alla Direzione Sanità della Regione Piemonte il riconoscimento dei propri stabilimenti nel caso in cui:
- trattino prodotti di origine animale, per i quali siano previsti requisiti specifici descritti nell’Allegato III del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 ;
- sia imposto da norme introdotte dalla legislazione nazionale;
- sia adottato a seguito di una decisione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Sono escluse dall’obbligo di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 :
- la produzione primaria;
- le operazioni di trasporto;
- il magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono un condizionamento termico;
- il magazzinaggio di prodotti di origine animale imballati/confezionati che richiedono un condizionamento termico, ma che non vengono commercializzati verso Paesi della U.E. o esportati verso Paesi Terzi;
- le attività di vendita al dettaglio.
Gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale per i quali non siano previsti requisiti specifici nell’Allegato III del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 operano nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 .