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Raccolta di scommesse (Sala scommesse)

Le attività a cui si rivolge la presente procedura sono quelle dedicate alla raccolta di scommesse.

La scommessa è un contratto fra due (o più) persone o parti che in relazione a un determinato fatto, formulano previsioni diverse e per il quale ciascuna di esse si impegna a pagare una determinata somma alla persona o parte le cui previsioni risulteranno esatte. È quindi un impegno di una somma di denaro ad esempio sul risultato previsto di una corsa, di un incontro sportivo, ecc. Tale contratto è considerato dalla legge tra i contratti aleatori ed è tollerato solo in case da gioco autorizzate.

Per svolgere questa attività occorre quindi ottenere una autorizzazione dal Questore presentando
una richiesta di rilascio della autorizzazione alla Questura tramite il SUAP territorialmente competente che provvede a trasmetterla alla Questura, oppure direttamente alla Questura o al Commissariato di Pubblica Sicurezza del luogo in cui si intende svolgere l’attività.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentate la pratica
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Direttamente alla Questura o per tramite del SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
La pratica deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica / posta elettronica certificata (PEC).

Requisiti morali
Per esercitare una attività di raccolta di scommesse, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 TULPS.

Requisiti professionali
I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, da effettuarsi entro sei mesi dall’apertura dell’attività; la Regione Piemonte disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, la realizzazione di un test di verifica che permette una concreta valutazione del rischio di dipendenza. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.

Disponibilità dei locali: occorre avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al regolamento edilizio ed alla strumentazione urbanistica comunale, nonché al Testo Unico per l’edilizia (agibilità, prevenzione incendi, normativa urbanistica, barriere architettoniche, norme igienico-sanitarie, ecc.), rispettare le norme in materia di gestione dei rifiuti, impatto sulla viabilità, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) nei casi richiesti ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa che dovrà essere verificata prima della presentazione della pratica sul portale.
E’ interdetta l’installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:

  1. gli istituti scolastici d’istruzione secondaria;
  2. le università;
  3. gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
  4. gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
  5. gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
  6. le strutture ricettive per categorie protette.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (solo per le domande)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Attività Produttive
Ultima modifica: 20 Gennaio 2025 alle 17:27

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