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Autorizzazione Unica Ambientale AUA

L’autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’ Art. 23 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 .

L’autorizzazione unica ambientale, incorpora in un unico titolo sette diverse autorizzazioni ambientali:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
  • comunicazione preventiva di cui all’ Art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , per l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’ Art. 269 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
  • autorizzazione generale di cui all’ Art. 272 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
  • comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 e 6, della L. 26 ottobre 1995 n. 447 ;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’ Art. 9 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 ;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al Suap.

Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a “verifica di assoggettabilità” a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l’AUA.

L’autorizzazione unica ambientale ai sensi dell’ Art. 2 D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 viene rilasciata dal SUAP previa istruttoria tecnica degli enti competenti.

A parziale deroga di quanto sopra, a norma dell’articolo 3 comma 3 del decreto, vi è la possibilità per il gestore di non avvalersi dell’AUA per le attività soggette solo a comunicazione ovvero a autorizzazione di carattere generale.

Informazioni

Ultima modifica: 13 Febbraio 2025 alle 11:59

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