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Pubblico spettacolo ed intrattenimento in locali

Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, cinematografi, ecc. Si tratta quindi di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente.

Le attività di pubblico spettacolo e trattenimento sono regolate dal T.U.L.P.S. e sono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità, ecc. intenzionalmente offerti al pubblico per i quali si prospetta l’esigenza che l’autorità pubblica (per il comune il Sindaco) intervenga preventivamente per garantire la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità, il buon costume.

Per avviare tali attività occorre la licenza di esercizio per gli articoli 68 e 69. In caso di capienza superiore alle 200 persone occorre anche la licenza di agibilità per l’articolo 80 e si dovrà presentare la DOMANDA di autorizzazione, e comporta da parte della Amministrazione il coinvolgimento della apposita Commissione di Vigilanza. L’avviamento della attività è soggetto a DOMANDA di autorizzazione.

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Ultima modifica: 8 Novembre 2024 alle 16:03

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