Requisiti morali: per esercitare esercitare un esercizio di somministrazione, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 s.m.i., dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S..
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Requisiti professionali: per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’ Art. 41 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 .
Disponibilità dei locali/spazi: occorre avere la disponibilità dei locali o dello spazio in cui si intende esercitare l’attività, quanto meno per il periodo per il quale viene eseguita la somministrazione.
Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 , ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico).
Rispetto delle norme: per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea si devono rispettare le norme, prescrizioni ed autorizzazioni specifiche dell’attività, come quelle in materia, igienico-sanitaria, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, sicurezza alimentare, regolamenti di polizia urbana annonaria, sicurezza, ecc.