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Vendita diretta imprenditori agricoli: aggiornamenti normativi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 302, S.O. n. 62, del 29 dicembre 2017 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.", sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 228/2001 in materia di vendita diretta da parte di imprenditori agricoli.

In particolare il comma 499 dell’art. 1 riporta:

L’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

  1. Si definiscono distretti del cibo:
    1. i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e
      dall’integrazione fra attivita’ agricole, in particolare quella di
      vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita’ di prossimita’
      di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
      territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto
      solidale;

  1. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività
    imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis
    dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo
    le parole: "nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta e’
    consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli,
    anche manipolati o trasformati, gia’ pronti per il consumo, mediante
    l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilita’ dell’impresa
    agricola, anche in modalita’ itinerante su aree pubbliche o private,
    nonche’"

Testo di legge.

Ultima modifica: 9 Gennaio 2018 alle 14:30
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