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Bonus Facciate

Il bonus è regolato dalla Legge 27.12.2019 n. 160 art. 1 commi da 219 a 224.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Nell’ipotesi in cui i lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, occorre altresì soddisfare i requisiti tecnici e termici specificati dalla Legge suddetta.

Approfondisci

Considerato che il P.R.G.C. di Bra non adotta le specifiche definizioni ed il sistema letterale di cui al suddetto D.M. per le individuazioni dei diversi usi del territorio, occorre rifarsi al 2° comma dell’art. 24 delle Norme di Attuazione del suddetto P.R.G.C. che prevede testualmente:

“2. Ai fini della classificazione prevista dal D.M. 1444/68, le zone urbanistiche S1, S2, S3, S4, S5 e S6 sono considerate di tipo “A”, le zone urbanistiche T4-ni, T5-ni, T6-ni sono definite di tipo “C”, le zone urbanistiche DM, DI e DC sono definite di tipo “D”, le zone urbanistiche EE (e relative sottozone) sono considerate di tipo “E”, la zona urbanistica SE-SP (e relative sottozone) sono considerate di tipo “F”, mentre tutte le altre sono considerate come riconducibili al tipo “B”, anche per interventi classificati come ristrutturazione urbanistica (RU) ad esclusione delle aree Vpr che devono intendersi assimilate alle zone di tipo E.”

Sulla base delle precedenti indicazioni risulta di facile individuazione la zona A, che corrisponde alle zone urbanistiche S1,S2,S3,S4,S5,S6, mentre, la zona B è individuata in via residuale e cioè, sono considerate tali tutte le sigle che non comprese fra quelle indicate nel secondo comma dell’art. 24 delle NTA allegate al PRGC.
Pertanto, per comprendere se l’edificio oggetto di interesse rientra tra quelli che possono fruire del bonus facciate occorre:

  • individuare nella cartografia di P.R.G.C., rintracciabile sul sito istituzionale del Comune di Bra, se l’edificio è ricompreso negli ambiti urbanistici definiti con le sigle da S1 a S6 (articoli 26 e 27 delle Norme di Attuazione): in tal caso l’edificio è considerato dal PRGC rientrante nella Zona A di cui al D.M. 1444/1968;
  • individuare nella cartografia di P.R.G.C., rintracciabile sul sito istituzionale del Comune di Bra, se l’edificio non è ricompreso fra gli ambiti indicati nel secondo comma dell’art. 24 delle NTA allegate al PRGC: in tal caso l’edificio è considerato dal PRGC rientrante nella Zona B di cui al D.M. 1444/1968.

Per ogni approfondimento e per la verifica della fruibilità del bonus dovrà essere consultata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 2/E del 14.02.2020.

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Dipende da: Guida operativa
Ultima modifica: 11 Aprile 2022 alle 17:09
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