Sportello Unico Digitale - Comune di Bra

Impianti fotovoltaici integrati (fino a 200kW)

Con il Decreto MiSE 19 maggio 2015 venne introdotto l’iter semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di nuovi impianti fotovoltaici.

Inizialmente l’iter semplificato era fissato a 20 kw, come da modello allegato al decreto del MISE 19 maggio 2015, mentre con decreto del Ministro della Transizione Ecologica – datato 2 agosto 2022 – tale limite è stato portato a 200 kw.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della procedura semplificata gli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto e fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 157 dello stesso.

Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 28/2011, rientrano nell’ambito di applicazione invece gli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Contestualmente è stato approvato il nuovo modello unico da utilizzare.

In particolare gli impianti fotovoltaici dovranno rispettare tutte le seguenti caratteristiche:

  • essere ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per cui siano necessari interventi attraverso lavori semplici di realizzazione, modifica o sostituzione di impianti preesistenti e per la connessione del gestore di rete;
  • aventi potenza nominale non superiore a 200 kW;
  • per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE;
  • realizzati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Se l’impianto rispetta tutte le caratteristiche può essere utilizzato il modello unico per il fotovoltaico come previsto dall’ Art. 7-bis D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 comma 1.

Il modello unico dovrà essere compilato in due trance.

La prima parte va compilata prima dell’inizio dei lavori, quindi prima di installare l’impianto fotovoltaico, in questa fase il richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA.

La seconda al termine della messa in esercizio dell’impianto, dove l’utente dovrà comunicare al Gestore di rete che accetta il regolamento di esercizio e il  contratto per l’erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

Il Gestore di Rete ha compito, oltre a varie incombenze, di fornire, successivamente alla ricezione del modello unico, tutti i dati al Comune ed al GSE .

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Fare riferimento al Gestore di Rete di competenza.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Fare riferimento al Gestore di Rete di competenza.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Edilizia
Ultima modifica: 13 Settembre 2022 alle 12:10
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