Sportello Unico Digitale - Comune di Castiglione Falletto

Procedura Abilitativa Semplificata SCIA – PAS

La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento istituito dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione e modifica di alcune tipologie di impianti per la produzione di impianti da fonti rinnovabili.

Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA e gli interventi ammessi sono stati di volta in volta modificati da varie disposizioni legislative tra cui il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, il  D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

La Regione Piemonte con l’art. 59 della L.R. 9.3.2023, n. 3 ha innalzato, in applicazione del comma 9, art. 6 del D.Lgs. 28/2011, la soglia di applicazione della procedura di PAS indicata dall’art. 12, c. 5, D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per gli interventi di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici, portandola ad 1 MW.

Tale facoltà naturalmente è riferita a quegli impianti che non ricadono nella tipologia indicata al comma 1-quinquies, del D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022 realizzabili con DILA (Impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio).

In particolare si applica agli impianti:

Tipologia impianto Intervento Dettaglio Potenza (kw)
Biomasse Nuovo Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione <200
Eolico  

Nuovo

Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione <60
Nuovo torri anemometriche destinate a misurazioni del vento di durata superiore ai 36 mesi
Idroelettrico Nuovo Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione <100
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione Nuovo Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione 0-300
impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune ( Art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);

 

1000 kWe
impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e Art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);

 

1000 kWe
Fotovoltaico  

Nuovo

Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati (integrati e non se ricadono in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con esclusione di quelli previsti dal Decreto 19 maggio 2015 )

 

Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione <50
Impianti localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti <20.000
Impianti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati <20.000
Impianti siti in aree idonee, di potenza superiore a 1MW e  sino a 10 MW; <10.000
Impianti fotovoltaici con potenza < 1MW che non ricadono nella tipologia indicata al comma 1-quinquies, del D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022 realizzabili con DILA, Art. 59, L.R. 09/03/2023 n. 3 <1.000
impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale <10.000
Impianti in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e bacini idrici, anche in cave dismesse e canali di irrigazione (eccetto impianti installati in bacini d’acqua che ricadono all’interno di aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000) <10.000

La presentazione della SCIA (PAS) non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA (PAS), divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.

La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della SCIA (PAS) costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. Art. 44 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 , D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio);
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

La SCIA (PAS) è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA (PAS). Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la PAS; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 15 Giugno 2023 alle 14:30
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