Sportello Unico Digitale - Città di Cuneo

Accordo Separazione Divorzio Consensuale

L’articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell’accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile a partire dall’11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Cuneo, tutti e due o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Cuneo;
  • oppure, se sposati all’estero, abbiano trascritto a Cuneo l’atto di matrimonio;
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti;
  • l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali.

A chi deve essere presentata

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all’ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

Come deve essere presentata

L’istanza può essere presentata esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento
https://sportellounicodelcittadino.comune.cuneo.it/SportelloVirtuale/004078/SportelloVirtuale.html
Successivamente saranno concordati con l’ufficio le date relative alla redazione dell’atto di accordo e dell’atto di conferma dell’accordo (quest’ultimo non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto)

I requisiti necessari ed essenziali sono i seguenti:

  • essere residente nel Comune, tutti e due i coniugi o almeno uno dei due;
  • avere contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, nel Comune;
  • oppure, se sposati all’estero, avere trascritto nel Comune l’atto di matrimonio;
  • non avere figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti;
  • essere maggiorenne;
  • essere capace di intendere e di volere;
  • essere residente nel Comune.

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Stato Civile
Ultima modifica: 23 Novembre 2022 alle 14:18

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