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Gas tossici Rilascio certificato acquisto

Il gas tossico è una sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso, oppure è una qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, che pur se adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

Per ogni tipo di gas tossico vi sono appositi Decreti Ministeriali che regolamentano e prescrivono le misure necessarie per l’utilizzo, il carico, il magazzinaggio e quant’altro utile ai fini della sicurezza.

L’attività di detenzione, utilizzo, trasporto e conservazione in magazzini o depositi di gas tossici, è subordinata a quanto prescritto dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e richiede il possesso di autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco del Comune ove è ubicato lo stabilimento o deposito sede dell’attività svolta, previa acquisizione del parere emesso dall’Organo Ispettivo competente in seguito a sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica.

I gas tossici possono essere rimessi o consegnati a soggetti autorizzati a custodirli e conservarli o trasportarli, o a soggetti muniti di certificato di acquisto rilasciato della autorità locale di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissario di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco, tramite il SUAP, nei Comuni dove i primi non sono presenti), che autorizza a fare l’acquisto per una quantità determinata.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

L’autorizzazione per l’attività di detenzione, utilizzo, conservazione in magazzini o depositi di gas tossici non può essere concessa: a coloro che abbiano riportato condanna per i delitti contro l’ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà, ovvero per omicidio o per lesione personale; a coloro che non sono di condotta incensurata ( Art. 17 R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 ); quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni previste dall’ Art. 58 T.U.L.P.S. .
Inoltre occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.
In riferimento al certificato di idoneità occorre tenere presente che non possono ottenere tale certificato coloro che ricadono nei casi di indegnità previsti dall’ Art. 29 R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 .
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Requisiti professionali: occorre sia definito un direttore tecnico che assume la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico, in possesso di laurea adeguata e di iscrizione all’albo ( Art. 6 R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 punto 4).
Inoltre chi intende eseguire operazioni con l’impiego di gas tossici deve ottenere l’abilitazione (c.d. patentino) di cui all’ Art. 26 R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 , che è subordinata all’accertamento dell’esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del richiedente nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche ed orali.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutelaambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 8 Settembre 2021 alle 17:26

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