Per attività di parafarmacia si intende la vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, di medicinali veterinari e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.
Gli esercizi commerciali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (di vicinato, medie o grandi strutture) possono attivare al loro interno una attività di parafarmacia, dedicando a essa un apposito reparto ed effettuando la vendita dei relativi prodotti durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.
La vendita deve essere effettuata con la presenza e l’assistenza diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Per iniziare una attività di parafarmacia occorre prima fare richiesta del “codice identificativo” al Ministero della Salute, con la modulistica predisposta dal Ministero stesso.
Alla ricezione del codice identificativo bisogna trasmettere una comunicazione di inizio attività al SUAP di riferimento e darne conoscenza agli Enti coinvolti nel procedimento (vedi modulo).
La comunicazione è presentata in allegato alla SCIA in caso di esercizio di vicinato, oppure alla istanza in caso media o grande struttura di vendita, oppure all’avvio della vendita di farmaci da banco in caso di attività già avviata.
Nel sito del Ministero della Salute è presente anche la modulistica da utilizzare per eventuali variazioni di titolarità, indirizzo, aggiornamento dati anagrafici, cessazione.
E’ opportuno inoltre rivolgersi all’ASL di competenza per conoscere gli esatti adempimenti di natura sanitaria necessari.
N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita (es. vicinato, media struttura di vendita, ecc.).