Per effettuare il mestiere di fochino è necessario ottenerne l’autorizzazione che viene rilasciata dal Comune di residenza e che abilita alle operazioni di:
- disgelamento della dinamite;
- confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mine;
- brillamento delle mine con innesco a fuoco;
- brillamento delle mine con innesco elettrico;
- eliminazione delle cariche inesplose.
Per ottenere l’autorizzazione per il mestiere di fochino necessita: attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività da parte della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi presso la Prefettura e nulla-osta rilasciato dalla Questura.
L’autorizzazione ha validità triennale e deve essere rinnovata con domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della data di scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione stessa.
Attività e modelli
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Requisiti
Requisiti morali: per esercitare un’attività di fochino, occorre essere in possesso dei requisiti morali richiesti dagli articoli 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dall’ Art. 9 L. 18 aprile 1975 n. 110 e dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.
Requisiti personali: richiesta l’idoneità fisica attestata da certificato medico rilasciato da medico dell’ASL o dall’ispettorato provinciale del lavoro o da un medico militare o di polizia
Requisiti professionali: richiesto attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi.
Altri requisiti: richiesto nulla-osta rilasciato dalla Questura della provincia in cui l’interessato risiede, ai sensi dell’ Art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 , comma 2, lettera e) e s.m.i..
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
- diritti SUAP (se richiesti);
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.