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Cambio e dichiarazione di residenza

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dall’ Art. 5 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 , convertito in L. 4 aprile 2012 n. 35 .

I cittadini, pertanto, in caso di:

  • richiesta di residenza con provenienza da altro comune;
  • richiesta di residenza con provenienza dall’estero;
  • richiesta di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo);

dovranno presentare un’istanza mediante la compilazione dell’apposita modulistica ministeriale.

Inoltre, ai sensi dell’ Art. 5 D.L. 28 marzo 2014 n. 47 , in sede di dichiarazione anagrafica l’interessato deve fornire informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione o altro).

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Devono presentare istanza tutti coloro che cambiano abitazione all’interno del Comune, oppure provengono da un altro Comune o dall’estero e vogliono iscriversi all’Anagrafe del Comune.

A chi deve essere presentata

L’istanza deve essere presentata o spedita all’ufficio Anagrafe del Comune.

Come deve essere presentata

Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia compilato in tutte le sue parti.

Il modulo deve essere sottoscritto, oltre che dal richiedente, da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che chiedono il trasferimento di residenza.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente.

cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’Allegato A.

cittadini comunitari provenienti dall’estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’Allegato B.

cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini dell’eventuale registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, dovranno allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Risiedere nel territorio comunale.

Avere la titolarità a risiedere nell’abitazione indicata. L’ Art. 5 D.L. 28 marzo 2014 n. 47 , convertito con L. 23 maggio 2014 n. 80 , al comma 1 recita:
“Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

Non sono previsti costi.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Demografici
Ultima modifica: 23 Maggio 2023 alle 14:29
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