Sportello Unico Digitale - Villanova Mondovì

Certificati anagrafici

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione.

L’art.30 bis recita: “(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione).

Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportatele seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
  2. b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “,previa definizione  di appositi accordi,” sono soppresse».

Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli della L 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente :

Art.2

  1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì  la  produzione  di  atti  e documenti  agli  organi  della  pubblica amministrazione  nonché’ ai gestori  di  pubblici  servizi  nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.

Art. 71 comma 4

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso  l’uso di  strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di  quanto  dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Pertanto da oggi i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.

Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro

Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l’autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

I certificati possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse, e non necessariamente dall’intestatario, purché in possesso delle informazioni necessarie per l’identificazione dell’intestatario.

A chi deve essere presentata

La richiesta deve essere presentata all’ufficio Anagrafe del Comune.

Come deve essere presentata

Per il rilascio dei certificati anagrafici si richiede:

  • conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario;
  • documento d’identità;
  • compilazione dell’apposito modulo di richiesta nel caso in cui il certificato sia intestato ad altre persone o la richiesta avvenga non di persona allo sportello dell’Ufficio Anagrafe;
  • conoscenza certa dell’uso del certificato per determinare l’eventuale esenzione dall’imposta di bollo;
  • marca da bollo di valore vigente (se necessaria).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti segreteria (se richiesti)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

La validità delle certificazioni anagrafiche è di 6 mesi.

L’entrata in vigore dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ) ha abrogato il comma 2 dell’ Art. 41 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che “le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio”.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Demografici
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