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Artigiani: D.L. 2 marzo 2024, n. 19 – Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR

22/03/2024

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Pubblicato nella GU n. 52 del 02-03-2024
Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024

Nel DL sopra riportato l’Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi), comma 12 apporta modifiche al D.Lgs 222/2016 nel quale viene aggiunto l’Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana) che definisce che:

  1. L’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea.
  2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l’impresa di cui all’articolo 3 della legge n. 443 del 1985.
  3. Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
    … (omissis) …
    Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 4-bis entro il 31 dicembre 2024,
    nel rispetto delle proprie competenze in materia.

La conseguenza di quanto sopra è che le attività di tipo artigianale sono/saranno attivabili (e “modificabili”) senza necessità di presentazione al SUAP di alcuna modulistica, salvo i casi in cui siano soggette a leggi specifiche che definiscono che per il loro avvio (e successive vicende amministrative) sia necessaria la presentazione al SUAP di specifica modulistica (domanda, scia o comunicazione) e/o documentazione.
Nelle tabelle B.I e B.II vengono elencate le attività artigianali a cui questa semplificazione si rivolge, annotando però che per ognuna di queste attività “a seconda delle caratteristiche dell’attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l’eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell’apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio”.
Nella nota alle due tabelle vengono fatti esempi di persistenza di regimi amministrativi o adempimenti a cui le imprese artigiane devono comunque adempiere presentando apposita pratica:
– in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l’eventuale ricorrenza dell’obbligo di AUA o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;
– in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l’attività rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 272, comma 2, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all’autorizzazione c.d. “in deroga” alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all’elenco di impianti e attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla parte V del D.lgs 152/2006, ovvero se rientri nell’autorizzazione ordinaria all’emissioni di cui all’art. 260 del medesimo D.lgs 152/2006 con conseguente obbligo di AUA;
– è necessario verificare l’eventuale ricorrenza di adempimenti in materia di impatto acustico (L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011);
– in caso di detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151) è necessaria la SCIA per la prevenzione incendi.
Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Resta fermo che la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151) sono soggette alla SCIA per la prevenzione incendi.

Occorre infine tenere presente che il Decreto Legge in oggetto sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge e quindi occorrerà verificare se saranno eventualmente apportate delle modifiche.

Si allegano per conoscenza le due tabelle contenenti l’elenco della attività artigianali, ricordando che “Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale”.

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