Sportello Unico Digitale - Comune di Coazzolo

Organismo nocivo Popillia japonica

08/04/2016

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 1 aprile 2016 la D.D. 10 marzo 2016 n. 129 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016.".

Sull’argomento emessa dal Settore Fitosanitario della Direzione Agricoltura la D.D. 30 marzo 2016 n. 189 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016.".

Dalle determinazioni di cui sopra emergono essere coinvolte le seguenti zone:

  • zone infestate: Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio e Pombia;
  • zone cuscinetto: Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignana, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Momo, Novara, Romentino, San Pietro Mosezzo, Suno, Trecate, Vaprio d’Agogna e Varallo Pombia.

In particolare le zone infestate sono tenute a riportare negli atti autorizzativi emessi per i richiedenti che intendono effettuare opere di movimento terra e preparazione:

Misure obbligatorie di contenimento dell’organismo nocivo Popillia japonica ai sensi della D.D. n° ____ del _______: occorre effettuare lo scotico dei primi 20 cm di terreno e il terreno di risulta di tale scotico deve essere mantenuto in loco fino al periodo di completo sfarfallamento dell’insetto (luglio dell’anno successivo); se viene ricoperto con telo pacciamante, trascorso il periodo sopra indicato, può essere movimentato anche al di fuori dalla zona infestata, senza la copertura pacciamante può essere movimentata solo all’interno di questa. Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici effettua controlli a campione di verifica del rispetto di tali prescrizioni;

Pertanto in tali casi il proponente dovrà provvedere come disposto dalla D.D. regionale, affinchè il Comune possa comunicare al settore delle larve regionali tutti gli interventi di movimentazione del suolo, il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.

D.D. 10 marzo 2016 n. 129.

D.D. 30 marzo 2016 n. 189.

Ultima modifica: 8 Aprile 2016 alle 09:00
torna all'inizio del contenuto