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Requisiti professionali per acconciatori

I requisiti professionali per l’attività di acconciatori sono previsti dall’ Art. 3 L. 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i..

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore. La presenza del responsabile tecnico nell’esercizio deve essere garantita durante l’intero l’orario di apertura.

In riferimento al possesso dei requisiti professionali, l’acconciatore può, in alternativa:

  1. aver conseguito l’abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
    1. dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
    2. da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della L. 19 gennaio 1955 n. 25 , e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria;
  2. essere già in possesso alla data di entrata in vigore della L. 17 agosto 2005 n. 174 della qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna;
  3. aver ottenuto riconoscimento/certificazione della qualificazione professionale da parte della Commissione Provinciale per l’Artigianato per aver maturato entro il 31 gennaio 2009 uno dei seguenti requisiti (in alternativa tra loro):
    1. essere stato titolare di un esercizio del settore di acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna;
    2. aver svolto 2 anni di attività lavorativa qualificata come dipendente di 3° livello presso un’impresa del settore di acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna;
    3. aver svolto 2 anni di attività lavorativa qualificata, con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del CCNL di categoria, come collaboratore (familiare coadiuvante) o come socio prestatore d’opera presso un’impresa anche non artigiana del settore di acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna;
    4. aver svolto un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione professionale ai sensi della L. 19 gennaio 1955 n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate;
    5. essere in possesso di attestato di qualifica relativo al percorso “Operatore dei trattamenti estetici-acconciatore” rilasciato a seguito di corsi (biennali o triennali) iniziati entro l’anno formativo 2005/2006 erogati ai sensi della L. 23 dicembre 1970 n. 1142 ;
  4. aver ottenuto riconoscimento/certificazione della qualificazione professionale da parte della Commissione Provinciale per l’Artigianato per aver maturato entro il 31 gennaio 2011 (avendone avuto inizio entro il 31 gennaio 2009) uno dei seguenti requisiti (in alternativa tra loro):
    1. aver svolto 2 anni di attività lavorativa qualificata come dipendente di 3° livello presso un’impresa del settore di acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna;
    2. aver svolto 2 anni di attività lavorativa qualificata, con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del CCNL di categoria, come collaboratore (familiare coadiuvante) o come socio prestatore d’opera presso un’impresa anche non artigiana del settore di acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna;
  5. aver conseguito la qualificazione professionale in uno Stato membro UE, accertata mediante apposito attestato rilasciato dall’autorità od organismo competente designato dallo Stato membro.

Occorre rilevare che il corso di formazione di cui alla lett. b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro e che l’inserimento in un’impresa di acconciatore deve consistere in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati od riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività

L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Inoltre, in base alla Determina dirigenziale Regione Piemonte n. 422 del 2013, i percorsi formativi finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di “Tecnico dell’Acconciatura” sono da considerarsi ricomprendenti e pertanto equivalenti al corso abilitante per “Acconciatore” di cui all’ Art. 3 L. 17 agosto 2005 n. 174 .

La domanda per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo per l’ammissione all’esame tecnico-pratico e ai corsi di formazione teorica per conseguire l’abilitazione di acconciatore deve essere presentata alla Regione Piemonte nelle modalità dalla stessa definite.

L’accertamento del ricorrere dei requisiti richiesti spetta ora ai Comuni, i quali provvedono nei termini di legge alle opportune verifiche su quanto dichiarato dal soggetto nella SCIA e sulla documentazione da questi ad essa allegata.

Ultima modifica: 14 Giugno 2024 alle 10:11
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