Tabella dei giochi proibiti
Si ricorda l’obbligo dell’esposizione in luogo visibile della tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore e vidimata dal Comune, ai sensi dell’ Art. 110 T.U.L.P.S. comma 1.
Numero massimo di apparecchi installabili
Il Decreto Ministeriale 18/07/2007, n. CGV/50/2007 individua numero massimo di apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" installabili all’interno dei locali ove è svolta un’attività economica. Tale decreto risulta invece superato per quanto riguarda il numero massimo di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, per i quali si fa riferimento al Decreto Direttoriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.
Registrazione all’elenco di cui all’ Art. 1 c. 533 L. 23 dicembre 2005 n. 266
Ai sensi dell’ Art. 1 c. 533 L. 23 dicembre 2005 n. 266 , presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2011, l’elenco:
Ai sensi dell’ Art. 1 c. 533 ter L. 23 dicembre 2005 n. 266 , i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in tale elenco.
Ai sensi dell’ Art. 1 D.D. 9/09/2011 n. 2011/31587/Giochi/ADI , l’iscrizione costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.
L’elenco è pubblicato sul sito dell’AAMS alla sezione Apparecchi da intrattenimento – Elenco soggetti.