Per l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile
tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti, ai sensi dell’ Art. 2 L. 22 febbraio 2006 n. 84 e s.m.i.:
finale a seguito di frequenza di apposito corso di formazione della durata di almeno 450 ore
complessive da svolgersi nell’arco di un anno;
in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della
durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal
conseguimento dell’attestato;
in materie inerenti l’attività;
prevista dalla contrattazione collettiva;
L’identificazione dei diplomi inerenti l’attività è operata dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Nelle more dell’adozione di norme regionali attuative, così come stabilito dall’art. 2, comma 2, lettere b) e c) della L. 22 febbraio 2006 n. 84 , si può fare riferimento all’accordo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha definito i
"Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia" (prot. n. 12/185/CR6/C9).
Il documento, elenca i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e le lauree il cui possesso abilita il soggetto all’esercizio dell’attività professionale.
Nel caso di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni non è previsto l’obbligo di
designazione di un responsabile tecnico.