Tipologie di vendite straordinarie
La L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 al CAPO XI disciplina le vendite straordinarie e promozionali.
Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate al fine di cedere in breve tempo tutte le proprie merci in particolari momenti della vita dell’impresa (cessazione, trasferimento, rinnovo locali).
Le vendite di fine stagione (saldi) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Le vendite promozionali sono effettuate in limitati periodi di tempo per favorire la vendita di tutti o di una parte dei prodotti presenti nell’esercizio.
Vi sono inoltre le vendite sottocosto nelle quali i prodotti sono posti in vendita ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto e sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218 .
Le modalità di effettuazione delle vendite straordinarie sono contenute in modo specifico nell’ Art. 112 L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 .
Le vendite di liquidazione
Scopo delle vendite di liquidazione è di cedere le merci poste in vendita nell’esercizio in un breve lasso di tempo, in occasione delle seguenti particolari circostanze:
- cessazione definitiva dell’attività commerciale;
- cessione dell’attività;
- cessione del ramo d’azienda;
- trasferimento dell’azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, con le modalità previste dall’ Art. 110 L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 .
Le vendite di fine stagione (saldi)
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Possono essere effettuate solamente in due periodi dell’anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e dal primo sabato di luglio.
Le modalità di effettuazione sono contenute nell’ Art. 110 L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 .
Le vendite promozionali
Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati.
Non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s’intendono:
- abbigliamento;
- calzature;
- biancheria intima;
- accessori di abbigliamento;
- pelletterie.
La disciplina puntuale è contenuta nell’ Art. 113 L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 .
Le vendite sottocosto
Per vendita sottocosto si intende "la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati" ( Art. 15 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 comma 7).
Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
Sono ammessi nel computo delle vendite sottocosto esclusivamente le contribuzioni e gli sconti documentati riconducibili al prodotto, mentre sono escluse alcune tipologie di sconti quali ad esempio:
- gli sconti, non riferibili a un singolo prodotto, che mirano al raggiungimento di un certo fatturato alla fine dell’anno;
- gli sconti e le contribuzioni collegati all’acquisto da parte del fornitore di spazi privilegiati nei punti di vendita;
- gli sconti derivanti da forme di cooperazione commerciale fra fornitori e distributori, salvo che non siano stati espressamente considerati riconducibili al prodotto nell’accordo stipulato.
Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e possono essere effettuate solo tre volte nel corso di ogni anno solare. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e tra una vendita e l’altra deve decorrere un periodo di almeno venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell’anno.
Inoltre il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta. Il termine referenza deve essere inteso come sinonimo di prodotto, individuabile in relazione alla tipologia, alla quantità ed eventualmente alla marca del medesimo.
In deroga alle norme sopra indicate (durata, preventiva comunicazione, rilevanza delle superfici ecc.) è sempre consentito effettuare la vendita sottocosto:
- dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- dei prodotti alimentari, qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione;
- dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
È inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:
- ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
- modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore il D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218 prevede inoltre che, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, vengano chiaramente e inequivocabilmente indicati i prodotti oggetto di vendita sottocosto, il quantitativo disponibile per ciascuna referenza e il periodo di svolgimento della vendita. È inoltre prevista specifica indicazione dei prodotti difettati o tecnologicamente obsoleti.
Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10