Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
In presenza anche di una soltanto delle condizioni sopra indicate, dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione di cui all’ Art. 68 T.U.L.P.S. con allegato il parere della C.V.L.P.S.. Nel caso in cui la capienza del locale fosse inferiore alle 200 persone, detta autorizzazione potrà essere sostituita da SCIA.
Potranno inoltre essere installati – senza necessità di presentazione di nuova SCIA – anche apparecchi idonei per il gioco lecito individuati dall’ Art. 110 T.U.L.P.S. , a condizione che il locale sia ubicato a meno di mt. 300 da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. ( L.R. 30 aprile 2012 n. 17 )
Si ricorda che, in applicazione del comma 1 del citato Art. 110 T.U.L.P.S. , in tutti gli esercizi, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.
Maggiori informazioni – Somministrazione
La somministrazione di alimenti e bevande in Liguria è normata in via primaria attraverso la L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. che assoggetta la fattispecie a segnalazione certificata di inizio attività e che prevede il sistema autorizzatorio limitatamente a quelle zone individuate dai comuni quale territorio da sottoporre a tutela ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 .
Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
La legge regionale si applica anche alle attività:
(per esercizi non aperti al pubblico si intende: attività svolta in mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonchè attività svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore);
Per le fattispecie di cui sopra vedere sezione specifica.
Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:
di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere;
La "superficie di somministrazione" è la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nochè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine. uffici e servizi.
Per la legge regionale, esiste una sola tipologia di attività: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
Vi sono inoltre attività in cui la somministrazione non è attività prevalente ma accessoria, come:
- discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
- stabilimenti balneari, impianti sportivi con somministrazione e simili: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.
Anche in tali fattispecie l’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato alla presentazione di specifica scia, accompagnata da notifica sanitaria.
Attività e modelli
Variazione preposto, variazioni societarieApertura, trasferimento, ampliamento - In zone soggette a tutelaSubingresso, recesso incarico preposto somministrazione, nomina - variazione - revoca rappresentante, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie, rinuncia istanza e richiesta archiviazione
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- diritti SUAP (se richiesti)
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.