Si definiscono forme speciali di commercio al dettaglio:
I locali utilizzati non sono aperti al pubblico e non devono aver accesso dalla pubblica via.
L’attività può essere iniziata previa presentazione al Comune di apposita SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali (per il settore alimentare) della persona preposta alla gestione, l’indicazione dell’ubicazione, del settore merceologico, della superficie di vendita ed i locali devono comunque rispettare i requisiti di idoneità richiesti dalla normativa vigente (edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza).
I distributori automatici sono macchinari che erogano prodotti selezionati dall’utente previo il pagamento indicato sul monitor.
La vendita mediante apparecchi automatici deve essere effettuata in apposito spazio ad essa adibito presso aree pubbliche o locali privati. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell’apertura di un esercizio di vicinato. In caso di installazione su aree pubbliche occorre rispettare le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la SCIA nel Comune nel quale si intende avviare l’attività.
Si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione, con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati.
In caso di vendita tramite televisione l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività abbia presentato al Comune di competenza la SCIA. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
E’ vietato l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore. Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la SCIA per agenzia d’affari.
Nella SCIA deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali (nel caso di prodotti alimentari) ed indicato il settore merceologico.
- commercializzare merci e servizi per via elettronica;
- distribuire on-line di contenuti digitali;
- effettuare operazioni per via elettronica, tra cui trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on-line sourcing;
- appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita.
Alcune informazioni devono essere obbligatoriamente inserite dal venditore sulla propria "vetrina virtuale", a prescindere dalla natura professionale o meno dell’acquirente (e ovviamente in aggiunta a quelle specificamente inerenti al prodotto o al servizio offerto):
- il nome, la denominazione o la ragione sociale (il nome della società);
- il domicilio o la sede legale;
- un contatto rapido (compresa l’e-mail);
- il numero REA o il numero di iscrizione al Registro delle Imprese;
- se l’attività è soggetta a concessione: numero della concessione ed estremi della competente autorità di vigilanza;
- alcune informazioni particolari per le professioni regolamentate (Ordine di appartenenza, titolo professionale, ecc.);
- il numero di partita IVA;
- l’indicazione "in modo chiaro ed inequivocabile" dei prezzi e delle tariffe, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; se un’attività è soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione è fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso: indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto di licenza.
- la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori che è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta", per la quale è anche previsto l’utilizzo di incaricati alla vendita appositamente definiti.
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione di apposita SCIA al Comune nel quale l’esercente ha la residenza o la sede legale. La SCIA deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali (nel caso di vendita di prodotti alimentari) nonché l’indicazione del settore merceologico.
Il venditore che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati ne comunica entro 30 gg. l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi.
Il titolare dell’attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
Gli incaricati devono possedere i requisiti morali e professionali (nel caso di prodotti alimentari) richiesti dalla normativa vigente; in caso di perdita dei requisiti, l’impresa deve ritirare immediatamente il tesserino di cui sopra.Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56