Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Autorizzazione paesaggistica

Gli interventi comportanti la modifica dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti al procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

L’autorità competente può essere comunale ovvero regionale, in funzione della tipologia di intervento, come meglio definito dalla L.R. 6 giugno 2014 n. 13 .

Il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo del valore vigente per la domanda
  • marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione
  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

L’autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del quinquennio medesimo.

Ai sensi del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 , che ha a sua volta modificato il D.L. 8 agosto 2013 n. 91 , è stato altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 , ossia dei provvedimenti efficaci alla data del 09/08/2013 ( L. 9 agosto 2013 n. 98 ).

Riferimenti normativi

L. 9 agosto 2013 n. 98

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31

D.P.C.M. 12 dicembre 2005

L.R. 6 giugno 2014 n. 13

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 28 Novembre 2022 alle 12:17
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