Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Istruttore e direttore di tiro a segno

I direttori e istruttori di tiro a segno delle sezioni dell’U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) devono
munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento della capacità tecnica
e dei requisiti soggettivi di cui all’ Art. 9 L. 18 aprile 1975 n. 110 .

L’istruttore di tiro si differenzia dal direttore per aver partecipato a corsi federali di tiro o per essere
particolarmente esperto.

In particolare l’istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi; il
direttore di tiro è la persona che sovraintende alle attività effettuate durante lo svolgimento delle
esercitazioni di tiro e fa osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi.

Uno stesso soggetto può essere contemporaneamente istruttore e direttore.

L’attività può essere svolta presso le sezioni dell’Unione del tiro a segno nazionale.

Ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di istruttore / direttore di
tiro a segno ha validità triennale (3 anni computati secondo il calendario comune con decorrenza
dal giorno del rilascio dell’autorizzazione o dell’ultimo rinnovo) e deve essere rinnovata presentando
la domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della data di scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione
stessa.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: coloro che esercitano l’attività devono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge(art. 11-43 del T.U.L.P.S. T.U.L.P.S. , approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ); inoltre non devono sussistere le cause di divieto, didecadenza o di sospensione di cui all’ Art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, anorma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.).

Requisiti professionali: è richiesta la capacità/idoneità tecnica al maneggio delle armi di cui all’ Art. 31 L. 18 aprile 1975 n. 110 e s.mi. (dimostrata tramite certificato rilasciato dal Presidente della Sezione di tiro a segno nazionale).

Requisiti fisici: possedere il certificato medico di idoneità fisica all’uso delle armi previsto dall’ Art. 35 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e Art. 9 L. 18 aprile 1975 n. 110 (certificato attestante che l’interessato non è affetto da malattie men2tali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia).

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 31 Luglio 2023 alle 09:56
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