Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Recupero rifiuti Procedura semplificata (non AUA)

La procedura in oggetto si riferisce all’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti che ricadono all’interno delle procedure semplificate definite agli artt. 214 e 216 del Capo V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .

Se quindi l’attività rientra in quanto definito negli artt. 214 e 216 del Capo V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e non si intende presentare la pratica AUA, il soggetto che vuole effettuare l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti deve presentare una Comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente (o Città Metropolitana), tramite il SUAP territorialmente competente, completa degli allegati e delle dichiarazioni previste e/o richieste, al fine di richiedere l’iscrizione nell’apposito Registro presso la Provincia o Città Metropolitana.

La Provincia iscrive nell’apposito Registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’art. 214, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione stessa.

L’iscrizione al Registro rimane valida 5 anni; deve essere quindi rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. La comunicazione di rinnovo deve essere presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della comunicazione di inizio attività, almeno 90 giorni prima della scadenza.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per effettuare un esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti (assoggettabili a procedure semplificate), occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia e dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti professionali: in caso di esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti (assoggettabili a procedure semplificate), è prevista l’individuazione di un direttore tecnico responsabile dell’impianto.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: l’impianto di recupero rifiuti deve essere realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, igienico-sanitarie, in area urbanisticamente compatibile con quanto previsto dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Comunale, nel rispetto della presenza di vincoli territoriali insistenti sull’area e di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione degli impianti industriali.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Attività Produttive
Ultima modifica: 15 Settembre 2023 alle 11:35
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