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Certificati ed estratti di Stato Civile

I certificati e gli estratti di Stato Civile attestano quei dati che si possono desumere dai registri di stato civile.

Si possono richiedere:

  • certificati di:
    • nascita, da cui risulta luogo e data di nascita;
    • matrimonio, da cui risulta luogo e data di matrimonio;
    • morte, da cui risulta luogo, data di morte e stato civile;
    • certificati plurilingue di:
      • nascita;
      • matrimonio;
      • morte;
      • estratto per copia integrale dell’atto di:
        • nascita;
        • matrimonio;
        • morte;
        • estratto per riassunto dell’atto di:
          • nascita, con i dati del certificato di nascita completati da eventuali annotazioni (a richiesta, ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 , per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, si possono indicare anche paternità e maternità);
          • matrimonio, con i dati del certificato di matrimonio completati da eventuali annotazioni;
          • morte, con i dati del certificato di morte completato dall’ora della morte.

            Dal 1 gennaio 2012 la nuova disposizione, introdotta dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ), prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

            In caso la documentazione si debba presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, le certificazioni sono sostituite dall’autocertificazione.

            Inoltre, se si presenta un’istanza alla pubblica amministrazione ed è richiesta l’esibizione di un documento, non è necessario autocertificare i dati che sono contenuti nel documento stesso.

            Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai ( Art. 2 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ). Per le "istituzioni private" non è un obbligo accettarla, ma una facoltà.

            L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) e non è necessaria l’autenticazione della firma.

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Chiunque può chiedere certificazioni di stato civile purché sia in possesso dei dati esatti a cui il certificato richiesto si riferisce e che gli eventi riferiti alla certificazione richiesta siano avvenuti nel Comune.

Il rilascio degli estratti per copia integrale degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto ( Art. 177 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ).

A chi deve essere presentata

L’istanza deve essere presentata all’ufficio Stato Civile del Comune.

Come deve essere presentata

Per il rilascio dei certificati di Stato Civile si richiede:

  • conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario;
  • documento d’identità;
  • Compilazione dell’apposito modulo di richiesta nel caso in cui il certificato sia intestato ad altre persone o la richiesta avvenga non di persona allo sportello dell’Ufficio Stato Civile.

Gli atti di stato civile dei relativi eventi (nascita, matrimonio, morte) per i quali si chiede il rilascio di certificati ed estratti devono essere registrati presso il Comune.

Tutti i certificati di stato civile sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria (ex Art. 7 L. 29 dicembre 1990 n. 405 ).

I certificati hanno validità illimitata mentre gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

L’entrata in vigore dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ) ha abrogato il comma 2 dell’ Art. 41 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che “le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio

Informazioni contenute nei certificati ed estratti di stato civile

I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici (art. 108, comma 2, DPR n. 396 del 2000).

L’estratto per copia integrale deve contenere ( Art. 107 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 ):

  • l’indicazione di estratto per copia integrale;
  • la trascrizione esatta dell’atto, compresi il numero e le firme appostevi;
  • le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale;
  • l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale;
  • la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
  • il bollo dell’ufficio.
    L’estratto per riassunto deve contenere ( Art. 108 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 ):

    • l’indicazione di estratto per riassunto;
    • il riassunto che riporta le indicazioni contenute nell’atto e nelle relative annotazioni;
    • la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
    • il bollo dell’ufficio.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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Ultima modifica: 25 Maggio 2021 alle 11:18
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