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Permesso di costruire

E’ l’atto autorizzativo a cui sono subordinati gli interventi di trasformazione edilizia del territorio nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente come individuati al Titolo II, Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

Sono soggetti a permesso di costruire:

  1. gli interventi di nuova costruzione;
  2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i;
  4. gli altri interventi sottoposti a permesso di costruire in forza della legislazione vigente regionale e nazionale.

La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità del permesso di costruire costituisce abuso edilizio, sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo del valore vigente per la domanda
  • marca da bollo del valore vigente per il rilascio del permesso
  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Il permesso di costruire non può avere una durata complessiva superiore a 3 anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro 1 anno dal rilascio. Può essere concessa una proroga all’ultimazione dei lavori nei casi indicati dall’ Art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 16 Luglio 2021 alle 17:25
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