Sportello Unico Digitale - Comune di Loano

Hobbisti e creatori di opere dell’ingegno e artistiche

L’art. 27 c.1 lett. Kquater della L.R. 1/2007 definisce l’hobbista come la persona fisica che su area pubblica espone per la vendita in modo non professionale ed occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall’esercizio di tale attività di hobbista, con esclusione del settore alimentare e dell’abbigliamento.

La lett. Ksexies dello stesso articolo definisce come creatore delle opere dell’ingegno e artistiche la persona fisica che su area pubblica espone per la vendita in modo non professionale ed occasionale,i manufatti, le opere d’arte nonché dell’ingegno a carattere creativo aventi modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, non create in serie ma singolarmente dall’operatore anche se con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare.

I soggetti di cui sopra possono partecipare alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie tramite rilascio di concessione di posteggio fino ad un massimo di 24 volte all’anno e possono esporre, vendere o barattare prodotti od oggetti di modico valore, la cui somma complessiva non deve essere superiore ad € 1.000. Devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. 1/2007 e munirsi di apposito tesserino rilasciato dal comune ove si svolge la prima manifestazione alla quale intendano partecipare. Detto tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi, trascorsi i quali è necessario chiederne il rinnovo.

Gli hobbisti ed i creatori delle opere dell’ingegno devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e devono esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita mediante apposito cartellino ben visibile sia ai visitatori che agli organi di vigilanza.

In applicazione dell’art. 32 bis c. 6 l’organizzatore della manifestazione, almeno tre giorni prima dell’inizio, deve trasmettere al Comune l’elenco dei partecipanti con l’individuazione dei dati identificativi ed il codice fiscale di ciascuno.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 8 Aprile 2024 alle 15:23
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