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Sanatoria opere interne eseguite prima del 1 gennaio 2005

Gli interventi subordinati a comunicazione per opere interne eseguite prima del 1 gennaio 2005 sono individuati all’ Art. 22 L.R. 6 giugno 2008 n. 16 , quali interventi in sanatoria in quanto realizzati in assenza o in difformità del titolo edilizio nei periodi prima del 17 marzo 1985 e successivamente al 17 marzo 1985 e prima del 1° gennaio 2005.

Per le opere interne alle costruzioni realizzate prima del 17 marzo 1985, non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con i regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione e che non abbiano comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell’edificio, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione corredata della documentazione prevista al comma 1 dell’art. 22:

  • relazione descrittiva delle opere realizzate e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritte da tecnico abilitato;
  • autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di esecuzione delle opere;
    ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale.

    Per le opere interne alle costruzioni realizzate tra il 17 marzo 1985 e il 1° gennaio 2005, non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con i regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione e che non abbiano comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell’edificio, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione, preceduta dal versamento della somma di 172,15 €, corredata della documentazione prevista al comma 3 dell’art. 22:

  • relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienicosanitari e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato;
  • elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico abilitato;
  • autocertificazione resa dal proprietario attestante l’epoca di realizzazione dei lavori;
    ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale e ricevuta di avvenuto versamento della somma di 172,15 euro.

    La comunicazione si considera efficace a seguito di deposito allo sportello unico qualora completa di tutta la documentazione prevista.

  • Modulistica

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    Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 12:03

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