É da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali, che svolge la propria attività senza fini di lucro, a beneficio dei propri soci in locali o spazi non aperti al pubblico.
Si possono verificare più fattispecie:
in questo caso l’esercizio dell’attività di somministrazione riservata ai soci è soggetta a presentazione di scia in qualunque luogo del territorio il circolo stesso sia ubicato;
circolo in possesso delle caratteristiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 come sopra meglio definito, non aderente ad enti riconosciuti;
in questo caso l’esercizio dell’attività di somministrazione riservata ai soci è soggetta a presentazione di specifica domanda e rilascio di autorizzazione in qualunque luogo del territorio il circolo stesso sia ubicato, comprese le zone tutelate
L’adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero deve essere comprovata, allegando alla modulistica la copia del relativo certificato di adesione/affiliazione, e deve essere confermata annualmente.
I locali nei quali si effettua la somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, edilizie e di sorvegliabilità. Il circolo non deve esporre all’esterno insegne relative alla somministrazione e gli spazi nei quali avviene la somministrazione non devono essere accessibili direttamente dalla pubblica strada.
La SCIA, o l’autorizzazione quando necessaria, costituisce anche licenza di polizia ai sensi dell’ Art. 86 T.U.L.P.S. , e abilita anche all’installazione degli apparecchi di cui all’ Art. 110 T.U.L.P.S. , commi 6 e 7.